Condominio: si ricorre al giudice di pace per controversie di valore inferiore ai 5 mila euro


La Cassazione chiarisce la competenza del giudice di pace per dispute condominiali
Condominio: si ricorre al giudice di pace per controversie di valore inferiore ai 5 mila euro

Qualora si impugnasse una delibera assembleare che prevede un esborso di denaro da parte del condominio, occorre rivolgersi al giudice di pace se la rata del singolo condomino che impugna la delibera è inferiore ai 5 mila euro.

 

In altre parole, per capire di chi è la competenza a decidere, occorre prendere come riferimento non il valore globale dell’esborso a carico dell’intero condominio, bensì il valore unitario della controversia per il singolo condomino. E nello specifico, se la contestazione riguarda un valore inferiore a 5 mila euro, occorre rivolgersi a giudice di pace, mentre se è uguale o superiore a tale cifra, occorre fare ricorso al giudice ordinario.

 

Ad affermarlo è stata la sesta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 21227 del 28 agosto 2018, in base alla quale se il proprietario di un’unità condominiale impugna una delibera assembleare riguardante l’esecuzione di lavori sull’intero edificio, il suo interesse è da ritenersi pari all’esborso che deve sostenere in base ai millesimi posseduti.

 

Gli ermellini, infatti, hanno affermato che "ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo all'impugnativa di deliberazioni condominiali, occorre fare riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata, e ciò, ancorchè l'attore abbia chiesto l'annullamento delle delibere".

 

In base all’articolo 7 del codice di procedura civile (Competenza del giudice di pace) “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.

 

Nel caso che si è trovato a dirimere la Cassazione, un condomino ha impugnato dinanzi al giudice ordinario la delibera assembleare che prevedeva di effettuare ingenti lavori di rifacimento delle tubazioni e di ristrutturazione del giardino di importo certamente superiore ai 5 mila euro. Ma il tribunale si è dichiarato non competente. E anche a fronte del ricorso in Cassazione, la Corte ha confermato la decisione del giudice ordinario, proprio perché, nonostante l’importo dei lavori fosse ingente, per capire di chi è la competenza a giudicare occorre stabilire l’esborso del singolo condomino in base ai propri millesimi di proprietà.

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