Cos’è e come scrivere un testamento olografo: un esempio

Il dispositivo dell’articolo 601 del codice civile elenca le tre forme ordinarie del testamento previste dal nostro ordinamento, che sono:
1. Testamento olografo
2. Testamento pubblico o notarile
3. Testamento segreto
Accanto a tali tipologie, esistono anche il testamento speciale (redatto in particolari situazioni di urgenza o emergenza che escludono la possibilità di redigerne uno in forma ordinaria) e il testamento internazionale (disciplinato dalla Legge 29 novembre 1990, n. 387 che ha ratificato la Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973).
La forma più semplice e meno onerosa è il testamento olografo, ovvero un documento che può essere redatto senza ricorrere a un notaio. Ma vediamo allora nello specifico cos’è, quali sono i requisiti di validità di un testamento olografo e come lo si redige.
Indice:
Cos’è il testamento olografo
Come detto, il testamento olografo è una delle forme di testamento ordinarie previste dal nostro ordinamento nell’art. 601 del codice civile.
E’ una scrittura privata tramite la quale una persona dispone dei suoi beni in base alla propria volontà a favore degli eredi prescelti.
Essendo una scrittura privata, il documento può essere scritto senza la necessità di ricorrere a un notaio, soluzione che rende tale forma testamentaria economicamente vantaggiosa. Di contro, però, data la mancanza di un accertamento notarile, il legislatore ha previsto requisiti stringenti e puntuali sulla sua validità, proprio al fine di evitare che il documento possa essere falso o manipolato.
I requisiti del testamento olografo
In base all’art. 602, comma 1, del codice civile “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”.
In tale disposizione sono contenuti i tre requisiti fondamentali affinché il testamento olografo sia considerato valido.
1) Il testamento olografo deve essere scritto a mano per intero
Già l’origine della parola “olografo” indica che il documento debba essere scritto a mano per intero. Dal greco antico, infatti, olografia deriva da “holos”, che significa “tutto” e grafia che significa scrittura.
In sostanza, chi redige il testamento deve scriverlo interamente di suo pugno e senza l’utilizzo di pc o macchina da scrivere. E’ nullo, infatti, il testamento scritto con la macchina per scrivere o con il computer e semplicemente datato e firmato dal testatore.
La necessità di scrivere l’intero documento a mano nasce dalla necessità di accertare l’autenticità della scrittura privata che, se scritta con l’ausilio di mezzi meccanici, potrebbe essere facilmente falsificata. In altre parole, è necessario che si possa verificare che la grafia del documento corrisponda a quella del testatore.
In merito poi al carattere da utilizzare, recentemente la dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere valido anche lo stampatello maiuscolo, a patto che il testatore sia solito ad usarlo in alternativa al corsivo. Sul punto si è espressa recentemente la Corte d`Appello Torino che, con la sentenza del 19.12.2000 ha affermato che "nel testamento olografo redatto in stampatello, il requisito dell`abitualità della scrittura, risulta soddisfatto allorquando sia accertato l`utilizzo, da parte del testatore, oltre che del consueto carattere corsivo, anche di quello stampatello".
In definitiva, per evitare impugnazioni è consigliabile redigere il testamento olografo con il carattere solitamente utilizzato che, in genere, è il corsivo.
2) La data deve essere sottoscritta a mano
Anche la data deve essere apposta alla fine del testo a mano e deve essere comprensiva di giorno, mese e anno.
La giurisprudenza, però, ritiene valida anche la data cosiddetta “per relationem”, ovvero che richiama una data largamente riconosciuta. Ne sono degli esempi il Natale, il Capodanno o il Ferragosto. Per fare un esempio, si considerano valide le date: “Natale 2019”, “Capodanno 2019” oppure “Ferragosto 2019”.
Anche in questo caso, però, è consigliabile scrivere la data estesa composta dal giorno, mese e anno.
3) Il testamento deve essere sottoscritto a mano
Così come per il corpo del testo e la data, anche la firma deve doverosamente essere scritta a mano alla fine delle disposizioni testamentarie in modo d individuare con certezza l’autore della scrittura privata. E’ l’ultimo dei requisiti indispensabili di validità contenuti nell’art. 601 c.c.
La firma apposta al termine dello scritto, oltre ad accertare la paternità del documento, serve anche a chiusura del testamento per indicare che sono state espresse tutte le volontà del testatore in quel momento (ulteriori volontà scritte sotto la firma potrebbero risultare “anomale”).
Nel caso di scrittura privata composta da più fogli, è necessario firmare ogni singola pagina.
La sottoscrizione non deve necessariamente essere composta dal nome e dal cognome del testatore. Sono considerati validi anche un soprannome, uno pseudonimo o una sigla che, però, devono essere noti dagli eredi e dalle altre persone a lui vicine. E ciò, poiché, lo scopo della sottoscrizione è quello di individuare con certezza l’identità del testatore anche attraverso dei segni o dei nomi utilizzati dal testatore.
Nel caso, infine, di un testamento olografo epistolare (ovvero redatto sotto forma di lettera), può essere valida anche una sottoscrizione che faccia capire il legame tra l’autore del documento e il suo destinatario (ad esempio, nel caso di testamento epistolare rivolto al figlio, la sottoscrizione può anche essere “tuo padre”).
In definitiva, ciò che conta è la certa individuazione dell’autore del testamento.
Nullità e annullabilità del testamento olografo
Alla morte del testatore (denominato de cuius), il testamento olografo viene letto e le sue volontà rispettate. Può capitare, però, che uno o più eredi intendano impugnare l’atto poiché contiene dei vizi, che possono essere formali o sostanziali. In tali casi, chi ne abbia interesse, può richiedere una sentenza costitutiva di annullamento o una dichiarazione di nullità.
La nullità o l’annullamento dipendono dal tipo di vizio contenuto nel testamento olografo. Nel nostro codice civile, all’art. 606, comma 1, sono indicate le cause di nullità del testamento. Infatti la norma stabilisce che “Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio”. Dunque, è nullo l’atto non scritto a mano dal testatore e quello non firmato dallo stesso.
E’, invece, annullabile, il testamento che presenta un vizio formale nella data. Infatti, nel secondo comma dell’art. 606 c.c. si prescrive l’annullabilità (come azione residuale rispetto alla nullità) “per ogni altro difetto di forma” non previsto dal primo comma dell’art. 606 c.c.
Per completezza di esposizione, va detto che solo gli eredi legittimari (coniuge, figli o ascendenti del de cuius) possono invocare la cosiddetta un’azione di riduzione se ritengono di essere stati esclusi dalla “quota di legittima”, ovvero quella porzione dell’eredità che per legge spetta loro.
Come redigere un testamento olografo
Il dispositivo dell'art. 588, primo comma, del codice civile recita:
“Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario”.
Dalla norma si deduce la differenza tra “erede” e “legatario” in base al tipo di disposizione effettuata. Infatti, se la volontà testamentaria riguarda l’intera eredità o una quota di essa, il destinatario della disposizione è definito erede; se, invece, la volontà testamentaria riguarda un diritto o un bene specifico (detto “legato”), allora il destinatario è definito legatario.
Nel testamento olografo, dunque, occorre distinguere gli eredi e i legatari, ma soprattutto occorre fare attenzione a rispettare i requisiti di validità.
Se vengono indicati esclusivamente i legati (ad esempio: lascio la mia casa di Porto Cesareo a mio nipote Paolo e il mio orologio Rolex alla mia amica Maria Bianchi), l’eredità rimanente sarà distribuita tra gli eredi in base alle disposizioni della successione legittima previste dal nostro ordinamento.
Fac simile di testamento olografo
Detto ciò, ecco un esempio di testamento olografo (che, ricordiamo, deve essere TUTTO SCRITTO A MANO).
“Io sottoscritto Mario Rossi, nato a Milano il 01/01/1944, sano di mente e nel pieno esercizio delle mie facoltà, intendo disporre di tutti i beni in mio possesso al momento della mia morte con questo testamento.
Nomino eredi universali i miei figli Sara e Marco a cui andrà la mia eredità in parti uguali, ad eccezione dei seguenti legati:
- lascio la mia casa di Porto Cesareo a mio nipote Sandro;
- lascio la cifra di 5.000 euro alla Fondazione contro il cancro;
- lascio il mio pianoforte alla mia amica Maria Bianchi.
Milano, 25 settembre 2019
Firma autografa
Mario Rossi”
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