Costi di costruzione: dovuti anche senza `costruzione`


Consiglio di Stato: i costi di costruzione sono dovuti tutte le volte che vi è una trasformazione del territorio anche in assenza di fabbricati
Costi di costruzione: dovuti anche senza `costruzione`

I costi di costruzione sono dovuti ogni qualvolta ci sia una trasformazione edilizia del territorio e non solo quando vengono realizzati o riqualificati edifici o opere edilizie in senso stretto. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza 9 - 28 giugno 2016 n. 2915 che spiega dettagliatamente cosa si intende per trasformazione edilizia e qual è la differenza tra oneri di urbanizzazione e costi di costruzione.

Il caso che ha condotto il Consiglio di Stato a emettere tale sentenza è quello di una società che, su di un campo agricolo nel Comune di Monterosi (VT), ha realizzato un campo da golf e opere accessorie. Per la realizzazione di tale impianto sportivo, la società ha dovuto realizzare laghetti e colline artificiali, trasformando, dunque, il territorio preesistente.

A fonte del permesso alla realizzazione del campo da golf, il Comune di Monterosi, aveva richiesto alla società costruttrice il pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione. La società, però, si è rivolta al Tar Lazio per ottenere il rimborso del pagamento dei costi di costruzione dato che nel campo agricolo non erano stati costruiti edifici o fabbricati, ma solo opere accessorie al campo sportivo. Il Tar Lazio ha dato ragione alla società, interpretando in senso stretto i requisiti necessari per la richiesta dei costi di costruzione, e ritenendo le opere accessorie non paragonabili a fabbricati o edifici, per la realizzazione dei quali sono imposti i costi di costruzione.

Ma il Consiglio di Stato, a cui il Comune di Monterosi (VT) ha fatto ricorso, ha ribaltato la sentenza del Tar Lazio confermando il pagamento dei costi di costruzione a carico della società.La sentenza è stata l’occasione per chiarire i concetti di oneri di urbanizzazione, costi di costruzione e trasformazione del territorio.

Gli oneri di urbanizzazione sono quei costi che il costruttore deve sostenere per compensare la collettività dai nuovi e ulteriori carichi urbanistici che graveranno sui cittadini della zona interessata a causa della nuova costruzione.
I costi di costruzione, invece, si configurino quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore. I costi di costruzione sono dovuti quando vi è una trasformazione urbanistica ed edilizia e non quando vi è una trasformazione fondiaria.

Ed è proprio sul concetto di trasformazione urbanistica ed edilizia che si è concentrata la sentenza del Consiglio di Stato che ha giudicato proprio come trasformazione edilizia, e non fondiaria, la realizzazione del campo da golf. Ciò perché rientrano nella trasformazione edilizia tutti quei lavori che modificano la morfologia del territorio attraverso opere di scavo, sbancamenti e livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi quelli turistici o sportivi (come nel caso del campo da golf che ha visto la realizzazione di laghetti e colline artificiali).

Dunque, non è sufficiente che non vi siano edifici, fabbricati o opere edilizie in genere per essere esonerati dal pagamento dei costi di costruzione. Non si devono apportare quelle modifiche al territorio che abbiano una finalità diversa da quella agricola.

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