Costruire un balcone in un edificio, è possibile?

Può capitare che un condomino desideri costruire un balcone da adibire a spazio esterno nel locale della cucina, del soggiorno o del salotto in un edificio già esistente. E’ possibile? Di certo non è cosa semplice e occorre valutarne la fattibilità caso per caso.
A livello generale, è possibile affermare che per la costruzione di un balcone in un condominio già esistente occorre valutare:
a) chi è il proprietario dell’area sottostante il balcone da realizzare
b) se il nuovo balcone lede il decoro dell’edificio.
Per quanto riguarda il punto a) è importante distinguere i casi in cui lo spazio sottostante sia di proprietà esclusiva di colui che intende realizzare il balcone o di un terzo. Nel primo caso, infatti, le legge non vieterebbe la costruzione del balcone (in base all’art. 840 codice civile), mentre se lo spazio sottostante è di proprietà di un terzo, allora occorre valutare se la nuova costruzione lede o arreca pregiudizio al godimento dello spazio del terzo o se gli viene ridotta in maniera considerevole la luminosità (soprattutto per i balconi aggettanti, ovvero quelli che sporgono). Un altro caso è quello in cui il balcone aggettante si sporge su uno spazio comune (ad esempio il cortile condominiale). Perché l’opera possa essere realizzata occorre che questa non leda la sicurezza, la stabilità e il decoro dell’edificio oltre a non ridurre il diritto di utilizzo della parte comune da parte degli altri condomini. Infatti, in base all’art. 1102 del codice civile "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso."
Parlando di titoli abilitativi, occorre rifarsi all’art. 10 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380) in base al quale per poter costruire un balcone servirebbe il Permesso di costruire rilasciato dal Comune di competenza che ne valuta la fattibilità e l’impatto edilizio in base ai prospetti e al piano presentato dal tecnico abilitato. In base al comma 1 del citato articolo (Interventi subordinati a permesso di costruire): "Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni".
Ma oltre all’ambito burocratico, bisogna certamente approfondire l’aspetto strutturale. Il fatto di costruire un balcone su un edificio che in origine non lo prevedeva, presuppone uno studio di fattibilità strutturale in modo da, eventualmente in caso positivo, realizzare un’opera in sicurezza sia per i proprietari del balcone che per i terzi condomini dell’edificio.
Per questo, è importante affidarsi a un geometra esperto che possa analizzare la situazione nel singolo caso e possa procedere con i permessi edilizi da richiedere e realizzare un balcone in piena sicurezza. Cercatelo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!
Articolo del: