Demolizione di opere abusive, ecco le nuove regole


In caso di mancata demolizione la competenza passa al Prefetto che può avvalersi anche del Genio militare
Demolizione di opere abusive, ecco le nuove regole

Con la conversione in legge del Decreto semplificazioni (Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120) sono state inserite alcune modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001).

Tra tali modifiche ce n’è una che riguarda la demolizione delle opere abusive attraverso la riscrittura dell’art. 41 del TU edilizia grazie all’inserimento dell’art. 10-bis al DL Semplificazioni.

Da ieri, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 della Legge di conversone del DL semplificazioni, il novellato articolo 41 del Testo Unico dell’edilizia è entrato in vigore.

Le modifiche alla citata norma del DPR 380/2001 puntano a semplificare la procedura di demolizione, ma soprattutto rendere maggiormente operativi gli interventi di abbattimento delle opere abusive.

Infatti, l’80% circa degli immobili da demolire, poiché frutto di abusi edilizi, non sono ancora stati abbattuti.

Secondo i dati pubblicati nel Rapporto Ecomafia 2019 di Legambiente ed elaborati dal Cresme, sono stati oltre 17 mila gli abusi edilizi realizzati nel solo 2019 al fine di realizzare nuove costruzioni oppur e di ampliare quelle già esistenti. In termini percentuali, gli abusi edilizi hanno riguardato circa il 16% delle costruzioni immobiliari realizzate nel 2018.

Ed è stata proprio Legambiente a sostenere e promuovere l’emendamento all’articolo 41 del TU dell’edilizia e presentato a Palazzo Madama dai senatori De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes e Ruotolo.

Prima delle modifiche, l’art. 41 TU edilizia era composto da tre commi. Nella versione attualmente in vigore, da soli due commi. Vediamo nello specifico cosa prevedono e quali sono state le modifiche.

 

 

 

Demolizioni, competenza del prefetto

Il nuovo comma 1 dell’articolo 41 del DPR 380/2001 traferisce la competenza al Prefetto se entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso edilizio non è stata avviata la procedura di demolizione delle opere abusive.

Per il loro abbattimento, il prefetto si può avvalere degli uffici del Comune dove è ubicato l’immobile abusivo e può richiedere l’intervento del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate, in modo da accelerare i tempi di demolizione.

 

 

Obbligo trasferimento dati

Il nuovo comma 2 dell’articolo 41 del DPR 380/2001, invece, impone l’obbligo in capo ai responsabili del comune competente, di traferire all’ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi in modo che quest’ultimo possa provvedere alla loro demolizione.

 

 

Dispositivo dell’art. 41 in vigore dal 15 settembre 2020

1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.

 

 

Dispositivo dell’art. 41 previgente

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.

 

Articolo del: