Il pignoramento presso terzi
Se il debitore non paga è possibile pignorare i suoi beni o i crediti vantati nei confronti di altri soggetti

Il nostro ordinamento tutela il creditore affinché riesca a riavere quanto gli spetta di diritto dal debitore, sia che si tratti di beni mobili e immobili sia che si tratti di somme di denaro.
Può capitare che il debitore non assolva spontaneamente alla sua obbligazione. In situazioni simili, la legge prevede che il creditore possa soddisfare le proprie pretese aggredendo i beni del debitore in diversi modi.
Uno di questi può avvenire quando i beni del debitore sono nella disponibilità di un terzo, ovvero di una persona differente rispetto al debitore stesso, oppure quando il terzo, a sua volta, deve dare una somma di denaro al debitore.
Si parla, in questo caso, di pignoramento presso terzi, ovvero un pignoramento dei beni che sono di proprietà del debitore ma che sono nella disponibilità di un soggetto terzo. Il nostro ordinamento prevede due fattispecie specifiche in cui si può configurare il pignoramento presso terzi: quella in cui il soggetto terzo abbia la disponibilità di un bene di proprietà del debitore e quella in cui il debitore vanti un credito nei confronti del terzo.
L’art. 543 del codice di procedura civile disciplina come debba avvenire il pignoramento presso terzi. Il primo passaggio è quello della notificazione dell’atto di pignoramento presso il debitore e presso il terzo. L’atto di pignoramento deve contenere:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente e l'invito al terzo a comunicare, attraverso una dichiarazione scritta, quali cose del debitore siano in suo possesso o quali somme siano dovute dal terzo al debitore. La dichiarazione deve essere inviata entro dieci giorni tramite posta raccomandata.
Dopo aver effettuato tutte le notificazioni, l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l'originale dell'atto di citazione. E il creditore può, quindi, "depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna". Se il creditore non rispetta il termine dei 30 giorni, il pignoramento perde efficacia.
L’ultima fase è ovviamente quella in cui il creditore può chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Per ottenere ulteriori informazioni sull’argomento, è consigliabile rivolgersi a un esperto del settore.
Può capitare che il debitore non assolva spontaneamente alla sua obbligazione. In situazioni simili, la legge prevede che il creditore possa soddisfare le proprie pretese aggredendo i beni del debitore in diversi modi.
Uno di questi può avvenire quando i beni del debitore sono nella disponibilità di un terzo, ovvero di una persona differente rispetto al debitore stesso, oppure quando il terzo, a sua volta, deve dare una somma di denaro al debitore.
Si parla, in questo caso, di pignoramento presso terzi, ovvero un pignoramento dei beni che sono di proprietà del debitore ma che sono nella disponibilità di un soggetto terzo. Il nostro ordinamento prevede due fattispecie specifiche in cui si può configurare il pignoramento presso terzi: quella in cui il soggetto terzo abbia la disponibilità di un bene di proprietà del debitore e quella in cui il debitore vanti un credito nei confronti del terzo.
L’art. 543 del codice di procedura civile disciplina come debba avvenire il pignoramento presso terzi. Il primo passaggio è quello della notificazione dell’atto di pignoramento presso il debitore e presso il terzo. L’atto di pignoramento deve contenere:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente e l'invito al terzo a comunicare, attraverso una dichiarazione scritta, quali cose del debitore siano in suo possesso o quali somme siano dovute dal terzo al debitore. La dichiarazione deve essere inviata entro dieci giorni tramite posta raccomandata.
Dopo aver effettuato tutte le notificazioni, l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l'originale dell'atto di citazione. E il creditore può, quindi, "depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna". Se il creditore non rispetta il termine dei 30 giorni, il pignoramento perde efficacia.
L’ultima fase è ovviamente quella in cui il creditore può chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Per ottenere ulteriori informazioni sull’argomento, è consigliabile rivolgersi a un esperto del settore.
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