Il trust non è un patto successorio


Cassazione: il trust per trasmettere il patrimonio ai beneficiari non viola la normativa sulla successione
Il trust non è un patto successorio

Potrebbe sembrare di poca importanza la questione trattata nell’ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18831 del 12 luglio 2019. Invece, ha molta rilevanza e si occupa di definire la natura del trust istituito per trasmettere parte del patrimonio ai beneficiari al momento della morte del disponente (o settlor).

Il punto focale dell’ordinanza è stato quello di distinguere la natura del trust rispetto al testamento, nonostante con entrambi gli atti si possano traferire beni ai beneficiari prescelti.

Ma andiamo con ordine e definiamo cos’è il trust e il testamento.

 

Cos’è il trust?

Il trust è un atto giuridico che consente a una persona (detta disponente o settlor) di affidare, in tutto o in parte, il suo patrimonio e/o i propri diritti a un’altra persona (detta trustee), affinché quest’ultimo li gestisca per realizzare uno scopo e a vantaggio dei beneficiari indicati dal disponente.

In altre parole, il trustee amministra i beni del disponente finché non si raggiunga un obiettivo definito nel trust e a vantaggio dei beneficiati indicati. Con il trust, il patrimonio viene trasferito temporaneamente dal disponente al trustee fino al momento della successiva trasmissione ai beneficiari.

Un esempio di trust potrebbe essere quello di un imprenditore che affida la gestione della sua azienda a un trustee fino al momento in cui i figli avranno terminato gli studi e saranno pronti per gestire l’azienda di famiglia.

Il trust è uno strumento di protezione del patrimonio perché i beni affidati al trustee non possono essere aggrediti dai eventuali creditori del disponente (ciò poiché i beni non sono più nella disponibilità del disponente, ma nello stesso momento non possono rientrare nei beni personali del trustee).


Cos’è il testamento?

Il testamento è un atto previsto dal nostro ordinamento con il quale una persona decide come trasferire e dividere il proprio patrimonio tra gli eredi dopo la sua morte.

In base all’articolo 601 del codice civile sono previste tre tipologie di testamento:  

1.    Testamento olografo – è una scrittura privata redatta a mano dal disponente senza l’intervento di un notaio;

2.    Testamento pubblico o notarile – redatto con l’intervento di un notaio che lo conserva nei suoi archivi fino al momento dell’apertura del testamento davanti agi eredi dopo la morte del disponente;

3.    Testamento segreto – è un atto che viene scritto dal testatore e poi consegnato in busta chiusa al notaio che lo conserva fino al momento dell’apertura del testamento di fronte agli eredi.

 

La natura del testamento e quella del trust

L’ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite afferma in maniera perentoria che il trust istituito per trasferire il patrimonio ai beneficiari dopo la morte del disponente ha la natura di un atto inter vivos (ovvero un atto “tra vivi”) e non un atto mortis causa (ovvero “a causa di morte”) come è, ad esempio, il testamento.

La differenza, come detto, è importante poiché se il trust istituito per trasferire il patrimonio alla morte del disponente fosse considerato un atto mortis causa, l’atto sarebbe stipulato in violazione del divieto dei cosiddetti patti successori.

L’art. 458 del codice civile infatti (“…è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”) vieta espressamente che si possa disporre dei propri beni con atti diversi dal testamento.

Il trust che ha come obiettivo il trasferimento del patrimonio ai beneficiari dopo la morte del disponente, dunque, trattandosi di un atto inter vivos, è lecito.

A differenza di quanto avviene con il testamento, la morte del disponente non è la causa della trasmissione del patrimonio, ma solo il momento prescelto nel trust per tale passaggio.

La causa della devoluzione dei beni, quindi, è il trust stesso. In altre parole, il passaggio dei beni avviene proprio in attuazione del trust e la morte del disponente rappresenta soltanto il momento in cui il trustee deve effettuarlo.

 

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