Imprese: falso in bilancio
E’ entrata in vigore la legge anticorruzione che inasprisce le pene e allarga nuovamente il reato a tutte le imprese

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015 è entrata ufficialmente in vigore la legge anticorruzione n. 69/2015 (approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 21 maggio scorso) che inasprisce le pene per il reato di falso in bilancio per le imprese quotate in borsa e ripristina interamente il reato anche per quelle non quotate.
La legge citata non contiene sono le modifiche al reato di false comunicazioni, ma anche altre norme che riguardano gli aumenti delle sanzioni pecuniarie per i reati commessi contro la pubblica amministrazione, l’inasprimento delle pene per corruzione e concussione e quelle che si riferiscono al patteggiamento condizionato alla restituzione delle somme indebitamente sottratte.
La legge, composta da 12 articoli in tutto, è suddivisa in due parti. Nella prima (artt. da 1 a 8) sono regolati i reati contro la pubblica amministrazione; nella seconda parte (artt. da 9 a 12) trovano spazio le norme sulle false comunicazioni sociali.
Ma la parte più discussa della legge è proprio quella sul falso in bilancio. Ecco le novità più salienti.
Per quanto riguarda le società quotate in borsa, la pena detentiva viene inasprita: si passa dai 6 mesi a 3 anni di reclusione ai 3 anni fino a 8 anni di reclusione.
Per le aziende non quotate si passa dall’arresto fino al massimo di 2 anni (con la previsione di casi di esclusione della punibilità) alla reclusione da 1 a 5 anni e l’eliminazione delle cause di esclusione. In questo caso, però, sono previste pene ridotte per fatti di lieve entità, con pene detentive che vanno da 6 mesi a 3 anni. La stessa pena è comminata nel caso in cui il reato di falso in bilancio riguarda le società che non possono fallire in base a quanto dettato dalla legge fallimentare.
Inasprite anche le pene nel caso dei reati contro la pubblica amministrazione. Si passa dall’attuale anno fino a 3 anni di impossibilità di contrattare con la P.A. ai 3 anni fino a un massimo di 5 anni. Aumentano anche le soglie di sospensione dall’esercizio di una professione: dagli attuali 15 giorni fino a un massimo di 2 anni si passa ai 3 mesi fino ai 3 anni.
Altra novità importante è la riparazione del danno nel caso di reati contro la P.A: chi intende beneficiare di uno sconto della pena tramite una sospensione condizionale, dovrà restituire quanto illecitamente sottratto.
La legge citata non contiene sono le modifiche al reato di false comunicazioni, ma anche altre norme che riguardano gli aumenti delle sanzioni pecuniarie per i reati commessi contro la pubblica amministrazione, l’inasprimento delle pene per corruzione e concussione e quelle che si riferiscono al patteggiamento condizionato alla restituzione delle somme indebitamente sottratte.
La legge, composta da 12 articoli in tutto, è suddivisa in due parti. Nella prima (artt. da 1 a 8) sono regolati i reati contro la pubblica amministrazione; nella seconda parte (artt. da 9 a 12) trovano spazio le norme sulle false comunicazioni sociali.
Ma la parte più discussa della legge è proprio quella sul falso in bilancio. Ecco le novità più salienti.
Per quanto riguarda le società quotate in borsa, la pena detentiva viene inasprita: si passa dai 6 mesi a 3 anni di reclusione ai 3 anni fino a 8 anni di reclusione.
Per le aziende non quotate si passa dall’arresto fino al massimo di 2 anni (con la previsione di casi di esclusione della punibilità) alla reclusione da 1 a 5 anni e l’eliminazione delle cause di esclusione. In questo caso, però, sono previste pene ridotte per fatti di lieve entità, con pene detentive che vanno da 6 mesi a 3 anni. La stessa pena è comminata nel caso in cui il reato di falso in bilancio riguarda le società che non possono fallire in base a quanto dettato dalla legge fallimentare.
Inasprite anche le pene nel caso dei reati contro la pubblica amministrazione. Si passa dall’attuale anno fino a 3 anni di impossibilità di contrattare con la P.A. ai 3 anni fino a un massimo di 5 anni. Aumentano anche le soglie di sospensione dall’esercizio di una professione: dagli attuali 15 giorni fino a un massimo di 2 anni si passa ai 3 mesi fino ai 3 anni.
Altra novità importante è la riparazione del danno nel caso di reati contro la P.A: chi intende beneficiare di uno sconto della pena tramite una sospensione condizionale, dovrà restituire quanto illecitamente sottratto.
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