Infiltrazioni dal terrazzo
Corte di Cassazione: a pagare le spese di riparazione non è soltanto il proprietario

La Corte di Cassazione è intervenuta nell`ennesimo caso di lite tra condomini sentenziando sul ricorso di un uomo che aveva chiesto al vicino del piano di sopra il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo di copertura. In primo grado, il Tribunale di Napoli gli aveva dato ragione condannando il proprietario dell’appartamento con il terrazzo incriminato al pagamento di 9 mila euro come risarcimento danni. La Corte d’Appello, però, ha ribaltato totalmente la sentenza stabilendo, al contrario, che il vicino del piano di sotto dovesse contribuire alle spese di riparazione del terrazzo per una quota pari a 872 euro. Alla stesa conclusione è arrivata anche la Corte di Cassazione che, nella sentenza 18164/2014, ha confermato quanto già stabilito in Appello.
Generalmente ci si appella al principio in base al quale il proprietario dell’appartamento da cui provengono le infiltrazioni d’acqua è responsabile dei danni provocati ai vicini ed è l’unico a dover sostenere le spese di riparazione. Questo specifico caso, però, è diverso e per questo sia la Corte d’Appello che la Cassazione sono pervenuti a un risultato differente. Il terrazzo, infatti, pur essendo di esclusiva proprietà di un solo condomino, fungeva però anche come copertura dell’appartamento del piano inferiore che subiva le infiltrazioni. Il terrazzo, cioè, forniva la sua utilità non soltanto al proprietario dell’appartamento, ma anche al vicino. Dunque - questo il ragionamento dei giudici della Cassazione - le spese per eliminare il danneggiamento del terrazzo vanno sostenute non soltanto dal proprietario dell’appartamento, ma da tutti i condomini che da quel terrazzo traggono una certa utilità, in base al criterio dettato dall’art. 1126 del Codice Civile per il lastrico solare.
Nella sentenza, infatti, si legge "poiché il lastrico solare dell'edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo". E ancora: "Ne consegue che dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126 c.c.".
Generalmente ci si appella al principio in base al quale il proprietario dell’appartamento da cui provengono le infiltrazioni d’acqua è responsabile dei danni provocati ai vicini ed è l’unico a dover sostenere le spese di riparazione. Questo specifico caso, però, è diverso e per questo sia la Corte d’Appello che la Cassazione sono pervenuti a un risultato differente. Il terrazzo, infatti, pur essendo di esclusiva proprietà di un solo condomino, fungeva però anche come copertura dell’appartamento del piano inferiore che subiva le infiltrazioni. Il terrazzo, cioè, forniva la sua utilità non soltanto al proprietario dell’appartamento, ma anche al vicino. Dunque - questo il ragionamento dei giudici della Cassazione - le spese per eliminare il danneggiamento del terrazzo vanno sostenute non soltanto dal proprietario dell’appartamento, ma da tutti i condomini che da quel terrazzo traggono una certa utilità, in base al criterio dettato dall’art. 1126 del Codice Civile per il lastrico solare.
Nella sentenza, infatti, si legge "poiché il lastrico solare dell'edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo". E ancora: "Ne consegue che dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126 c.c.".
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