L’affidamento, quando e chi può richiederlo
Ecco chi può chiedere l’affidamento di un minore e quali sono i suoi doveri

L’affidamento è uno strumento che il nostro legislatore ha introdotto per permettere al minore che si trova a vivere in un contesto familiare non idoneo per la sua crescita, di essere assegnato temporaneamente ad un'altra famiglia in modo che possa vivere un ambiente sano ed equilibrato per poi ritornare nella famiglia di origine una volta cessato il motivo dell’allontanamento del minore.
L’affidamento, infatti, non ha carattere definitivo: dura finché persiste la causa che ha generato un contesto familiare non idoneo per il bambino. E’ prevista, quindi, una durata dell’allontanamento, pari a 24 mesi, ma questo termine può essere prolungato dal tribunale per i minorenni nell’esclusivo interesse del bambino.
La legge indica espressamente le persone che possono prendersi cura del bambino in base a un ordine specifico di preferenza. In ordine gerarchico, dunque, vengono affidati a:
- una famiglia, meglio se con la presenza di altri figli minori
- una persona singola
- una comunità familiare
- un istituto di assistenza pubblica o privata, privilegiando quelle che si trovano nelle vicinanze della famiglia di origine del bambino
Se, però, il minore ha meno di 6 anni non può essere affidato a un istituto, ma al limite presso una comunità familiare.
Durante il periodo di affidamento, l’affidatario deve prendersi cura ed educare il minore, deve garantirgli il mantenimento, l’istruzione e le cure mediche. Deve altresì rappresentarlo nel compimento di atti civili, mentre per quando riguarda le decisioni sul patrimonio del bambino, queste devono essere prese dai genitori naturali del minore (se quest’ultimi non hanno perso la responsabilità genitoriale) oppure dal tutore legale.
L’affidamento viene disposto dai servizi sociali o dal tribunale per i minorenni, a seconda che vi sia o meno il consenso dei genitori del minore e in base all’età di quest’ultimo. Infatti, se c’è il consenso dei genitori che hanno la responsabilità genitoriale (o del tutore) e il minore ha più di 12 anni (o di età inferiore ma con capacità di discernimento) sono i servizi sociali che emettono il provvedimento che dispone l’affidamento temporaneo che però deve essere reso esecutivo dal giudice tutelare.
Se, al contrario, non c’è il consenso dei genitori che hanno la responsabilità genitoriale o del tutore, l’affidamento è predisposto dal tribunale per i minorenni. L’affidamento dura finché: non termina la causa che ha portato all’allontanamento del minore la prosecuzione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore il minore viene dichiarato adottabile e, quindi, adottato dalla famiglia i dai soggetti affidatari.
L’affidamento del minore è uno strumento delicato proprio perché riguarda i minori. E’ importante farsi consigliare da un avvocato esperto in materia. Cercalo sul nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!
L’affidamento, infatti, non ha carattere definitivo: dura finché persiste la causa che ha generato un contesto familiare non idoneo per il bambino. E’ prevista, quindi, una durata dell’allontanamento, pari a 24 mesi, ma questo termine può essere prolungato dal tribunale per i minorenni nell’esclusivo interesse del bambino.
La legge indica espressamente le persone che possono prendersi cura del bambino in base a un ordine specifico di preferenza. In ordine gerarchico, dunque, vengono affidati a:
- una famiglia, meglio se con la presenza di altri figli minori
- una persona singola
- una comunità familiare
- un istituto di assistenza pubblica o privata, privilegiando quelle che si trovano nelle vicinanze della famiglia di origine del bambino
Se, però, il minore ha meno di 6 anni non può essere affidato a un istituto, ma al limite presso una comunità familiare.
Durante il periodo di affidamento, l’affidatario deve prendersi cura ed educare il minore, deve garantirgli il mantenimento, l’istruzione e le cure mediche. Deve altresì rappresentarlo nel compimento di atti civili, mentre per quando riguarda le decisioni sul patrimonio del bambino, queste devono essere prese dai genitori naturali del minore (se quest’ultimi non hanno perso la responsabilità genitoriale) oppure dal tutore legale.
L’affidamento viene disposto dai servizi sociali o dal tribunale per i minorenni, a seconda che vi sia o meno il consenso dei genitori del minore e in base all’età di quest’ultimo. Infatti, se c’è il consenso dei genitori che hanno la responsabilità genitoriale (o del tutore) e il minore ha più di 12 anni (o di età inferiore ma con capacità di discernimento) sono i servizi sociali che emettono il provvedimento che dispone l’affidamento temporaneo che però deve essere reso esecutivo dal giudice tutelare.
Se, al contrario, non c’è il consenso dei genitori che hanno la responsabilità genitoriale o del tutore, l’affidamento è predisposto dal tribunale per i minorenni. L’affidamento dura finché: non termina la causa che ha portato all’allontanamento del minore la prosecuzione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore il minore viene dichiarato adottabile e, quindi, adottato dalla famiglia i dai soggetti affidatari.
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