Legge 104 e invalidità: le novità da giugno 2024


In vigore il Decreto Disabilità per la Legge 104 con novità su accertamenti di invalidità, tutele e inclusione sociale.
Legge 104 e invalidità: le novità da giugno 2024


È in vigore dal 30 giugno 2024, l’ultimo decreto attuativo della Legge delega in materia di disabilità (L. n. 227/2021), che apporta modifiche alla Legge 104 e che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2024. Novità sono previste in tema di accertamenti di invalidità, tutele e inclusione sociale. Alcune di queste saranno operative a partire dal 10 gennaio 2025, oltre al fatto che l’anno prossimo sarà avviata una fase di sperimentazione in cui a campione saranno applicate le nuove norme sulla valutazione di base e multimediale della disabilità e l’invalidità.

Gli obiettivi del decreto attuativo sono:
-    assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio delle libertà e dei diritti civili e sociali;
-    effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni;
-    ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione.
Vediamo, quindi, più in particolare le modifiche alla Legge 104.

1)    Nuova definizione dei soggetti che hanno diritto alle agevolazioni

Sono stati sostituiti i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 della Legge 104.
Più nello specifico, il nuovo comma 1 prevede definisce la persona disabile “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.

Il comma 2 stabilisce che “La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostengo intensivo, correlata ai domini dell’ICF, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato”.

Infine, il terzo comma definisce il livello di disabilità grave: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

2)    La valutazione della disabilità

La valutazione di base si svolge attraverso un’unica visita collegiale da espletare entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico da parte dell’Inps, o in tempi ridotti nel caso di malattie oncologiche (entro 15 giorni) o minori (entro 30 giorni).

A partire dal 1° gennaio 2026 la valutazione di base per accertare il livello di disabilità è affidata, in maniera esclusiva, all’Inps tramite le Unità valutative di base.

A seconda della condizione di disabilità accertata, seguiranno sostegni rapportati con le necessità della persona, anche in ambito di inclusione scolastica e lavorativa.


3)    Il progetto di vita

Si tratta di un’importante novità del Decreto disabilità che prevede il diritto, comunicato alla persona disabile al termine della valutazione di base, di elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per “migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”

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