Limite pagamento contanti 2020: ecco le nuove soglie

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il Decreto fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019 collegato alla manovra finanziaria 2020 che, entro 60 giorni dalla pubblicazione, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Molte le misure di contrasto all’evasione fiscale come l’inasprimento delle pene per i grandi evasori che emettono fatture false.
Sempre sulla stessa linea di azione si colloca il nuovo tetto al contante che, però, sarà introdotto gradualmente e a partire dal 1° luglio 2020.
L’introduzione delle nuove soglie dei pagamenti in contante
Il decreto fiscale modifica nuovamente l’art. 49 del D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (Decreto antiriciclaggio) che indica in 2.999 euro il tetto massimo entro il quale è possibile effettuare pagamenti in contante.
Tale tetto fu ridotto drasticamente dal governo Monti fino a 1.000 euro (sempre allo scopo di contrastare l’evasione fiscale) per poi essere rialzato fino all’attuale 3.000 euro.
L’attuale governo giallo-rosso ha inserito nel decreto fiscale nuovi limiti al ribasso, ma a differenza del passato, il passaggio alle nuove soglie sarà graduale.
Infatti, il tetto attuale dei 3.000 euro resterà in vigore fino al 30 giugno 2020. Successivamente scenderà a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, per poi essere ulteriormente ridotto a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.
Riassumendo:
- non si potranno effettuare pagamenti in contanti pari o superiori a 3.000 euro fino al 30 giugno 2020;
- non si potranno effettuare pagamenti in contanti pari o superiori a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 fino al 31dicembre 2021;
- non si potranno effettuare pagamenti in contanti pari o superiori a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.
L’introduzione del nuovo tetto, dunque, è graduale e prevede due passaggi. Il primo scatterà il 1° luglio 2020 e fino ad allora resta in vigore l’attuale disciplina.
Cosa prevede ora l’attuale disciplina sul pagamento in contanti
L’attuale limite massimo per il pagamento in contanti è di 2.999 euro, dunque non può essere utilizzato il denaro liquido per pagamenti pari o superiori a 3 mila euro.
In merito agli assegni, occorre inserire la clausola di “non trasferibilità” del titolo se l’importo è superiore ai 1.000 euro, pena una sanzione che va dai 3 mila euro ai 5 mila euro.
Mentre la soglia massima di versamento tramite i “Money transfer” è di 1.000 euro (e probabilmente resterà immutata anche per il 2020. Infine, per le operazioni negli esercizi “compro oro”, il tetto massimo dell’uso del contante è di 500 euro (499 euro).
Un discorso particolare va fatto in merito ai pagamenti rateali o dilazionati nel tempo nei confronti dello stesso creditore. La normativa detta regole chiare in merito alle c.d. “operazioni frazionate”, ovvero quei versamenti singoli inferiori ai 3 mila euro, ma di entità maggiore se si sommano i diversi pagamenti effettuati in un arco di tempo dilazionato. E ciò per evitare comportamenti elusivi.
Nello specifico, se la somma complessiva da versare è uguale o superiore ai 3 mila euro, si può frazionare il totale e pagare in contanti solo se:
• l’importo di ciascuna rata è inferiore a 3 mila euro;
• il piano di rateizzazione è specificatamente descritto nel contratto con l’indicazione dell’importo delle singole rate da pagare e dell’ammontare totale.
Sono vietati pagamenti in contanti rateali, anche se di importo inferiore ai 3 mila euro, effettuati nella stessa giornata.
Le sanzioni in caso di violazioni
Anche le sanzioni subiscono delle modifiche che saranno introdotte gradualmente. Nello specifico:
• se le violazioni sono commesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è pari a 2 mila euro;
• se le violazioni sono commesse dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale è pari a 1.000 euro.
Al momento la normativa prevede che a rischiare non siano solo i soggetti che effettuano lo scambio in contanti vietato, sia anche il professionista che, resosi conto della violazione, non la segnali. Nello specifico:
• per pagamenti in contanti compresi tra i 3 mila e i 250 mila euro, la sanzione per i contraenti va dai 3 mila ai 50 mila euro (in base alla gravità dell’infrazione commessa) e per i professionisti che non segnalano va dai 3 mila euro ai 15 mila euro;
• per pagamenti in contanti superiori ai 250 mila euro, la sanzione per i contraenti va dai 15 mila ai 250 mila euro (in base alla gravità dell’infrazione commessa) e per i professionisti che non segnalano va dai 3 mila euro ai 15 mila euro.
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