Lotta contro le frodi finanziarie a danno dell’UE


Approvato il Decreto legislativo di attuazione della Direttiva Europea che punta alla lotta contro le frodi finanziarie che ledono gli interessi dell’Unione Europea
Lotta contro le frodi finanziarie a danno dell’UE

Nel Consiglio dei Ministri n. 54 che si è tenuto nella serata di lunedì 6 luglio scorso, è stato approvato non solo il Decreto Semplificazioni ribattezzato “la madre di tutte le riforme”, ma anche il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 che prevede un ampliamento dei reati presupposto in ambito della responsabilità amministrativa degli enti regolata dal D.lgs 231/2001.

Il decreto legislativo in questione, che punta alla lotta contro le frodi finanziarie che ledono gli interessi dell’Unione Europea, è stato approvato in esame definitivo.

La Direttiva (UE) 2017/1371 sostituisce le precedenti convenzioni in materia stipulate all’interno dell’UE e mira ad armonizzare maggiormente le norme penali in materia finanziaria e fiscale applicate nei diversi paesi dell’area europea.

Il decreto legislativo approvato il 6 luglio scorso, dunque, recepisce le nuove regole e modifica, di conseguenza, la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, dalle persone fisiche che svolgono le attività al loro interno.

Le novità introdotte dal D.lgs. di attuazione della Direttiva e illustrate nel comunicato stampa del Governo del 7 luglio 2020 sono:

•    è prevista una pena anche nelle ipotesi di delitto tentato, e non solo consumato, per i reati fiscali che presentano l’elemento della transnazionalità, se l’imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro;

•    è ampliato il numero dei reati tributari per i quali si configura la responsabilità penali degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 includendovi anche i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;

•    è estesa la responsabilità degli enti anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898 del 1986) e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro;

•    infine, è ampliato anche il numero dei delitti contro la pubblica amministrazione per i quali si configura la responsabilità penali degli enti, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d’ufficio;

•    è stata aumentata fino a 4 anni di reclusione la pena massima prevista nel diritto penale nei casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell’Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro;

•    è estesa la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell’Unione.

 

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