Modelli unificati CIL e CILA


La Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali ha approvato i nuovi modelli per gli interventi di edilizia libera
Modelli unificati CIL e CILA

La Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali ha approvato i nuovi modelli unici per la Comunicazione inizio lavori (CIL) e per la Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA). A Milano il modello è definito Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera (CIAL).

Quanto deciso è in linea con il percorso tracciato dal Governo in tema di semplificazione burocratica prevista dal decreto "Sblocca Italia". Lo scopo delle semplificazioni in ambito edile è quello di eliminare la molteplicità dei modelli oggi in uso, che sono differenti da Comune a Comune. Prima dei modelli CIL e CILA, erano stati approvati i due modelli unificati del Permesso di Costruire e della SCIA (Segnalazione di inizio attività). Per saperne di più, leggete l’articolo "Scia e Pdc: modelli in Gazzetta".
Il prossimo passo, invece, sarà quello di concordare i moduli per l’Autorizzazione unica ambientale e per la SuperDIA. Arriveranno anche delle nuove linee guida per l’utilizzo di tutti i modelli edilizi. Al termine del percorso di semplificazioni si dovrebbero avere regole uniformi e valide per tutto il territorio nazionale.

Tornado al CIL o alla CILA, ora i due moduli contengono una parte uguale per tutti i Comuni d’Italia e una parte che le Regioni possono, invece, modificare o integrare entro 60 giorni dall’adozione dell’accordo. Dopodiché ogni Comune dovrà adottare il nuovo modello. I due modelli CIL e CILA devono essere compilati nel caso si intenda effettuare un intervento di manutenzione straordinaria rientrante nell’attività dell’edilizia libera, che non necessita cioè di un titolo abilitativo (SCIA o PDC) per essere realizzato. L’importante è che il lavoro edilizio rispetti il Piano regolatore, il Regolamento edilizio, le normative antisismiche, energetiche, quelle antincendio, ed igienico-sanitarie.

Rientrano nelle attività di edilizia libera quelle indicate nel comma 2 dell’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01), ovvero:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria miranti all’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere temporanee che devono essere rimosse entro 90 giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) l’impianto di pannelli solari o fotovoltaici; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

In tutti questi casi è necessaria il CIL, tranne che per le lettere a) ed e-bis) in cui, invece è obbligatorio presentare il modulo CILA, ovvero una comunicazione asseverata da un professionista abilitato. , il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. Altra importante condizione: il professionista che redige il modulo CILA non deve essere un dipendente dell’impresa edile che realizza i lavori, né del committente.

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