Modello Irap 2017: ecco le novità


Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza di dichiarazione Irap da utilizzare per il periodo imposta 2016
Modello Irap 2017: ecco le novità

E’ stato pubblicato online sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) la bozza di dichiarazione Irap da utilizzare per il periodo imposta 2016.Molte le novità introdotte con il nuovo modello Irap, tra cui l’aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni, l’esenzione dall’imposta per il settore agricolo e della pesca, l’estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente.

Novità importanti sono previste per il settore agricolo e della pesca. Dato che è stato deciso un generale esonero dal tributo Irap in questi settori, sono di conseguenza stati eliminati i relativi codici, in cui bisognava inserire l’aliquota ridotta per il pagamento dell’imposta, dalle tabelle delle aliquote Irap. Ugualmente e per lo stesso motivo, sono stati eliminati i campi in cui era necessario specificare il valore totale della produzione agricola soggetta a Irap.

Un’altra novità importante è l’aumento della deduzione forfettaria per i soggetti di minori dimensioni. Le società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate), le persone fisiche esercenti attività commerciali, le persone fisiche e le società semplici esercenti arti e professioni potranno beneficiare di deduzioni forfettarie più elevate rispetto al passato grazie alle nuove misure presenti nella Legge di Bilancio 2016. L’Agenzia delle Entrate fa sapere che "l’importo delle predette deduzioni è aumentato, a seconda degli scaglioni di valore della produzione, di 5 mila euro, di 3.750 euro, di 2.500 euro e di 1.250 euro".

Infine, è stata introdotta una deduzione del costo residuo del personale dipendente anche per gli stagionali impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione spetta nella misura del 70 per cento della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per il lo stesso personale dipendente.

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