Mutui, il pignoramento scatta dopo 18 rate non pagate
Approvato definitivamente dal Governo il Decreto Mutui sui contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobiliari

E’ stato approvato definitivamente dal Governo il Decreto legislativo recante le norme attuative della direttiva europea 2014/17/UE relativa ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, il cosiddetto Decreto mutui.
Per prima cosa va chiarito che il decreto legislativo disciplina:
§ i mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
§ i mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.
Lo scopo del Decreto mutui annunciato dal Governo attraverso il comunicato stampa successivo all’approvazione del testo normativo è quello di "garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile)".
Uno dei punti cardine del Decreto legislativo sul quale si è forse dibattuto di più è quello sul numero di rate insolute che rende il consumatore inadempiente. A tal proposito la soglia oltre la quale si ha "inadempimento" da parte del consumatore e che concede il diritto alla banca di pignorare l’immobile è stata estesa dai 7 mesi della versione iniziale ai 18 mesi di rate mensili non pagate.
Altra tutela prevista dal decreto è che, prima di sottoscrivere un mutuo, il consumatore deve ricevere dall’istituto di credito tutte le informazioni dettagliate sul contratto proposto, sul Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) e sulla metodologia di calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Sono state previste, inoltre, altre norme che tutelano il consumatore che si trovi in stato di difficoltà economiche e in stato di bisogno. Nello specifico, banca e consumatore possono contrattare una clausola che preveda, in caso di inadempimento di quest’ultimo, l’estinzione dell’intero debito anche se il suo ammontare è superiore al valore dell’immobile restituito o dei proventi ottenuti della sua vendita. Nel caso in cui, invece, il valore dell’immobile o i proventi ottenuti dalla sua vendita siano maggiori rispetto al debito residuo del consumatore, l’eccedenza va data a quest’ultimo.
Per prima cosa va chiarito che il decreto legislativo disciplina:
§ i mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
§ i mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.
Lo scopo del Decreto mutui annunciato dal Governo attraverso il comunicato stampa successivo all’approvazione del testo normativo è quello di "garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile)".
Uno dei punti cardine del Decreto legislativo sul quale si è forse dibattuto di più è quello sul numero di rate insolute che rende il consumatore inadempiente. A tal proposito la soglia oltre la quale si ha "inadempimento" da parte del consumatore e che concede il diritto alla banca di pignorare l’immobile è stata estesa dai 7 mesi della versione iniziale ai 18 mesi di rate mensili non pagate.
Altra tutela prevista dal decreto è che, prima di sottoscrivere un mutuo, il consumatore deve ricevere dall’istituto di credito tutte le informazioni dettagliate sul contratto proposto, sul Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) e sulla metodologia di calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Sono state previste, inoltre, altre norme che tutelano il consumatore che si trovi in stato di difficoltà economiche e in stato di bisogno. Nello specifico, banca e consumatore possono contrattare una clausola che preveda, in caso di inadempimento di quest’ultimo, l’estinzione dell’intero debito anche se il suo ammontare è superiore al valore dell’immobile restituito o dei proventi ottenuti della sua vendita. Nel caso in cui, invece, il valore dell’immobile o i proventi ottenuti dalla sua vendita siano maggiori rispetto al debito residuo del consumatore, l’eccedenza va data a quest’ultimo.
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