Non si paga l’IMU sui terreni montani
Il Governo ha ripristinato l’esenzione del pagamento dell’imposta sui terreni agricoli montani e parzialmente montani
Con un Consiglio dei Ministri straordinario del venerdì 23 gennaio scorso, il Governo ha ripristinato l’esenzione del pagamento dell’IMU sui terreni agricoli montani e parzialmente montani attraverso il Decreto Legge recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU". Con questo intervento in extremis, l’Esecutivo ha posto rimediato al caos tributario che è esploso dopo che il Tar aveva bocciato la sospensione del pagamento dell’imposta a fronte dei nuovi criteri stabiliti a novembre.
In extremis, si diceva, perché oggi sarebbe stato il giorno ultimo entro il quale pagare l’imposta. Prima di riassumerne ciò che è successo, però, vediamo cosa prevede adesso la normativa dopo l’intervento governativo che ha reintrodotto le esenzioni sulla base dell’elenco dei Comuni montani elaborato dall’ISTAT.
Non si deve pagare l’IMU:
- sui terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, situati nei Comuni classificati come totalmente montani (ad una altitudine pari o superiore a 601 metri sul mare)
- sui terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, situati nei Comuni classificati come parzialmente montani (ad una altitudine pari o superiore a 281 metri sul mare)
Inoltre, l’esenzione ha effetto retroattivo e ciò significa che vale anche per l’anno 2014.
Si deve, viceversa, pagare l’IMU sui terreni agricoli che non rientrano in tali parametri. Il pagamento è stato prorogato fino al 10 febbraio 2015.
Con il D.M. 28 novembre 2014 si sono introdotti nuovi criteri per stabilire se un Comune può essere definito montano o meno ed è stato istituito un elenco unico dei Comuni montani elaborato dall’ISTAT. Prima dell’introduzione di tali criteri uguali per tutti, era necessario informarsi direttamente al Comune per sapere se era classificato montano o meno. E così poteva accadere che due Comuni ubicati alla stessa altitudine fossero uno montano e l’altro no. Oppure che un Comune a 400 metri di altezza sul mare fosse classificato come montano, mentre un altro collocato a 700 metri di altitudine non lo fosse.
Il caos è sorto perché il Tar, esaminando la sospensiva sul decreto che modificava i criteri per il pagamento dell’IMU nei Comuni montani, aveva deciso di annullare l’esenzione. Poi, appunto, il Decreto di venerdì che ha ristabilito l’ordine.
In extremis, si diceva, perché oggi sarebbe stato il giorno ultimo entro il quale pagare l’imposta. Prima di riassumerne ciò che è successo, però, vediamo cosa prevede adesso la normativa dopo l’intervento governativo che ha reintrodotto le esenzioni sulla base dell’elenco dei Comuni montani elaborato dall’ISTAT.
Non si deve pagare l’IMU:
- sui terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, situati nei Comuni classificati come totalmente montani (ad una altitudine pari o superiore a 601 metri sul mare)
- sui terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, situati nei Comuni classificati come parzialmente montani (ad una altitudine pari o superiore a 281 metri sul mare)
Inoltre, l’esenzione ha effetto retroattivo e ciò significa che vale anche per l’anno 2014.
Si deve, viceversa, pagare l’IMU sui terreni agricoli che non rientrano in tali parametri. Il pagamento è stato prorogato fino al 10 febbraio 2015.
Con il D.M. 28 novembre 2014 si sono introdotti nuovi criteri per stabilire se un Comune può essere definito montano o meno ed è stato istituito un elenco unico dei Comuni montani elaborato dall’ISTAT. Prima dell’introduzione di tali criteri uguali per tutti, era necessario informarsi direttamente al Comune per sapere se era classificato montano o meno. E così poteva accadere che due Comuni ubicati alla stessa altitudine fossero uno montano e l’altro no. Oppure che un Comune a 400 metri di altezza sul mare fosse classificato come montano, mentre un altro collocato a 700 metri di altitudine non lo fosse.
Il caos è sorto perché il Tar, esaminando la sospensiva sul decreto che modificava i criteri per il pagamento dell’IMU nei Comuni montani, aveva deciso di annullare l’esenzione. Poi, appunto, il Decreto di venerdì che ha ristabilito l’ordine.
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