Pignoramenti Agenzia delle Entrate, la notifica anche al debitore


Nonostante la speciale disciplina appannaggio dell’agente di riscossione, l’Agenzia delle Entrate deve notificare il pignoramento presso terzi anche al debitore
Pignoramenti Agenzia delle Entrate, la notifica anche al debitore

L’atto di pignoramento presso terzi va notificato anche al debitore dall’agente di riscossione, oltre che al terzo pignorato. Questo perché, nonostante la disciplina speciale che riguarda la riscossione esattoriale da parte degli agenti di riscossione, la procedura deve seguire quella sancita dal codice di procedura civile.

L'atto di pignoramento presso terzi è un procedimento giudiziario che consente all'agente di riscossione di recuperare i crediti vantati dallo Stato, sfruttando le risorse economiche o i beni del debitore presenti presso terzi. Questa procedura può essere avviata quando il debitore non adempie agli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione intende riscuotere il debito.

In questo iter, la notifica del pignoramento al debitore è importante: è un atto formale che ha lo scopo di informare il debitore stesso dell'avvio della procedura e delle conseguenze che questa comporta. Tale comunicazione è essenziale per permettere al debitore di esercitare i suoi diritti di difesa o di versare quanto dovuto.

Si tratta anche di una questione di trasparenza del procedimento: attraverso la notifica, il debitore viene informato sui dettagli della procedura, come ad esempio l'importo del credito oggetto di pignoramento, le modalità di esecuzione e i termini per proporre eventuali opposizioni. Queste informazioni permettono al debitore di conoscere a fondo le implicazioni del procedimento e di adottare eventuali azioni di difesa.

Come detto, nonostante la disciplina speciale per l’Agenzia delle Entrate, la procedura deve seguire ciò che viene sancito dall’articolo 72-bis del D.p.r  602/1973 che stabilisce: “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72 ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme”
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E tale procedura deve necessariamente essere notificata sia ovviamente al terzo, che al debitore stesso.

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