Può diventare papà adottivo anche l’ex convivente pur non essendo il padre biologico

Il Tribunale di Brescia ha disposto l'adozione di due gemelli a favore di un uomo che era stato il precedente convivente della madre dei due minori.
La storia, una delle tante di “famiglia allargata” del nostro secolo, è quella di una donna che diventa madre di una bambina con il suo compagno dell’epoca. Dopo la loro separazione, però, la donna partorisce altri due bimbi gemelli avuti da una relazione successiva. Il padre biologico dei due minori, però, non li ha riconosciuti e i bimbi sono cresciuti e sono stati educati dalla madre, ma anche dall’ex convivente e padre della prima figlia della donna.
Nel corso degli anni, i tre minori (figli della stessa madre) e il primo convivente della donna, hanno stabilito un rapporto affettivo tale da spingere l’uomo a richiederne l’adozione, pur non essendo il padre biologico.
Dopo le indagini del caso, compresi l’ascolto dei minori coinvolti, della madre e degli accertamenti dei servizi sociali, i giudici del Tribunale di Brescia hanno accolto la domanda dell’uomo ricordando che, in tali casi, la legge tutela l’interesse primario dei minori per la loro crescita psico-fisica.
L’istituto a cui si sono riferiti i giudici del Tribunale di Brescia è quello dell’ “adozione in casi particolari” previsto dalla Legge sull’adozione 184/1983 a cui si ricorre in casi specifici nei quali non sono presenti i presupposti per l'adozione legittimante (tra cui lo stato di abbandono del minore.
In base al comma 1 dell’art. 44 della Legge sull’adozione (n. 184/1983 e successive modificazioni), i minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge
c) quando il minore sia diversamente abile e orfano di entrambi i genitori
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo
Il comma 3 della stessa norma, poi, afferma che: “Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi”.
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