Recupero dei canoni di locazione, a quale giudice rivolgersi?


Quando il proprietario di un appartamento locato vuole avviare un’azione civile per recuperare i canoni non pagati dall’inquilino moroso, a quale giudice deve rivolgersi?
Recupero dei canoni di locazione, a quale giudice rivolgersi?


La materia ha ancora delle zone d’ombra, poiché potrebbe verificarsi un conflitto di competenza tra il giudice di pace e il Tribunale (entrambi di primo grado del giudizio). E ciò nonostante l’Ordinanza della Cassazione civile a Sezioni Unite n. 21582 del 2011.

 

La competenza dei giudici

I dottrina si definisce “competenza” come la spettanza di un giudice all’emanazione di una sentenza. La “competenza” è importante non solo per applicare il diritto sancito dall’articolo 25 della Costituzione italiana che, al primo comma, recita: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, ma anche per organizzare il lavoro giurisdizionale.

 

Ma come individuare il “giudice naturale”?

L’art. 99 del codice di procedura civile afferma, nel rispetto dell’art. 25 della Costituzione, che “Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”.

Il giudice competente, dunque, è quel giudice al quale ci si deve rivolgere in base a quanto stabilito dal nostro ordinamento e in base al tipo di domanda che viene avanzata.
Proprio per il criterio della “competenza”, occorre individuare il giudice naturale, ovvero quello che le leggi indicano come colui al quale spetta l’emanazione di una decisione quando occorre dirimere una controversia. Nel caso di giudice di primo grado è possibile ricorrere al giudice di pace o al Tribunale. Ma quando rivolgersi all’uno piuttosto che all’altro giudice?

 

I criteri della competenza di un giudice

I criteri della competenza di un giudice di primo grado (giudice di pace o Tribunale) sono tre:
1.    Materia
2.    Valore
3.    Territorio.

La competenza viene, dunque, ripartita in base a tale tre criteri.  I primi due criteri (materia e valore) sono detti criteri verticali, mentre il terzo criterio (territorio) è detto criterio orizzontale poiché individua il giudice competente territorialmente.
Individuare il giudice competente è importante poiché se si propone un’azione civile al giudice non competente, quest’ultimo non si esprimerebbe, ma indicherebbe a quale giudice rivolgersi per competenza.

 

Il criterio della “materia”

Come detto, il primo criterio della competenza di un giudice è quello della “materia”. Ciò significa che in base all’ambito del diritto interessato, occorre individuare il giudice al quale proporre un’azione civile.

Sul punto occorre far riferimento agli artt. 7 e 9 del cpc.
Nello specifico, l’art. 7 cpc elenca le materie di competenza del giudice di pace:
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato paga-mento di prestazioni previdenziali o assistenziali
”.

Sul punto, va detto che l'art. 7 c.p.c, resterà in vigore con tale formulazione fino al 30 ottobre 2021 poiché a partire dal 31 ottobre 2021 sarà modificato come da D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che prevede novità sulle sue competenze (ad esempio il giudice di pace sarà competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a trentamila euro).

L’art. 9 cpc, invece, indica le competenze del giudice ordinario, ovvero il Tribunale:
“Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile”.

La norma ha sia carattere residuale nella parte in cui afferma “competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice”, sia esplicativa delle materie di competenza (imposte e tasse, stato e capacità delle persone, diritti onorifici, querela di falso, ecc…).

Nello specifico merito della locazione, poi, il nostro ordinamento prevede all’art. 661 cpc che: “Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata”.

Su punto va annotato il fatto che la parola “Tribunale” dell’art. 661 cpc ha sostituito la precedente parola “pretore” con il Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51 con la conseguenza di aver attribuito la competenza, appunto, al Tribunale.

Dunque, a fronte della normativa, a chi spetta la competenza tra il giudice di pace e il tribunale se si vogliono recuperare i canoni non pagati?
Occorre valutare anche la competenza in base al criterio per valore.

 

Il criterio di competenza del giudice per “valore”

Il secondo criterio per individuare il giudice competente è il “valore”. Sempre facendo riferimento all’art. 7 cpc, si può ricorrere (fino al 31 ottobre 2021, data in cui entrerà n vigore il novellato art. 7 cpc) al giudice di pace per le cause di valore non superiore a cinquemila euro, purché relative a beni mobili.

Non è competente il giudice di pace, anche se il valore è inferiore ai cinquemila euro, nelle cause attribuite specificatamente al Tribunale in base all’art. 9 cpc.

Il giudice di pace, inoltre, come visto, è competente per le cause di valore non superiore a ventimila euro relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti.

Infine, il giudice di pace è competente per le cause di qualunque valore relative a:
- apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi
- alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case
- rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità
- agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali.

 

Il criterio del “territorio”

Una volta individuato il giudice competente in base ai primi due criteri, si deve considerare il criterio del territorio per stabilire la sede del giudice.

Tale scelta comporta contemporaneamente l’individuazione del Tribunale competente nel caso di ricorso in appello dopo il ricorso in primo grado dal giudice di pace oppure la Corte di appello competente, nel caso di ricorso in primo grado in Tribunale.

 

L’ordinanza della Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite n.21582 del 2011

L’Ordinanza della Corte di Cassazione civile a sezioni unite n. 21582 del 2011 si è espressa tentando di fare chiarezza sulla competenza del giudice di pace nelle controversie immobiliari.

E il focus dell’ordinanza è sul concetto di “beni mobili” per i quali è competente il giudice di pace entro il limite dei 5 mila euro, come da art. 7 cpc.

Nella sentenza, infatti, si legge: “La competenza generale per valore – del giudice di pace (ndr) – deve avere ad oggetto, quindi, beni mobili, intendendosi per tali anche i crediti nascenti da negozio, da atto illecito, da pagamento d’indebito e da arricchimento senza causa (…). Ma la competenza del giudice di pace anche relativamente a diritti collegati ad un diritto reale immobiliare – a condizione che non si facesse questione, neppure incidentale, sul rapporto di diritto o di fatto con l’immobile – non sembra oggi seriamente contestabile, come autorevolmente (e del tutto condivisibile) sostenuto da quella dottrina alla stregua della quale, per “causa relativa a beni mobili”, sarebbe a intendersi qualsiasi controversia, personale o reale, di accertamento, di condanna o costitutiva, relativa a cosa mobile, anche se diretta all’attuazione di un obbligo pecuniario, che sia sinallagmaticamente collegato con un immobile, con esclusione quindi solo delle azioni reali o personali immobiliari (…).
Nelle “cause relative a beni mobili” rientrano le controversia nelle quali sono in discussione diritti reali, personali o ptestativi concernenti i beni che l’art. 812 c.c. non qualifichi immobili (…)”
.

E ancora: “Le “cause relative a beni mobili” possono, pertanto, del tutto legittimamente esser ritenute quelle aventi per oggetto immediato beni mobili (nell’accezione concettuale ricavabile per esclusione dalla disposizione contenuta nell’art. 812 c.c.) e tutte le altre che si riferiscano a diritti tendenti all’attuazione di un obbligo pecuniario, ancorché collegato ad un diritto reale immobiliare con la conseguenza che il giudice di pace deve ritenersi competente a giudicare sulle azioni personali concernenti beni immobili e, in particolare, sulle cause che hanno per oggetto somme di denaro relative a quei beni le quali non involgano questioni sul rapporto giuridico o di fatto con i medesimi”.

 

E’, dunque, il giudice di pace competente per il recupero dei canoni non pagati?

L’ordinanza della Corte di Cassazione attribuisce al giudice di pace la competenza per dirimere cause in cui l’oggetto è il recupero dei canoni non pagati. Eppure, restano ancora dubbi in merito.

E’ emblematica la decisione di un giudice di pace di Reggio Emilia del febbraio 2013 (quindi, successiva all’ordinanza della Corte di Cassazione) che ha ritenuto “la propria incompetenza per materia relativamente alla domanda monitoria svolta dalla parte ricorrente per le motivazioni di seguito articolate, essendo il giudice di pace non competente a conoscere di questioni concernenti le locazioni”.

Per questo, prima di avviare una causa civile per recuperare i canoni non pagati è consigliabile consultare un avvocato esperto in materia immobiliare in modo da stabilire la migliore azione da intraprendere. Cercatelo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!

 

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