Reddito di cittadinanza, non vale la separazione se si vive sotto lo stesso tetto


Ecco cosa si intende con “nucleo familiare” per percepire il reddito di cittadinanza
Reddito di cittadinanza, non vale la separazione se si vive sotto lo stesso tetto

Il nucleo familiare, requisito anagrafico

Il reddito di cittadinanza è riconosciuto al nucleo familiare che versa in una situazione di crisi economica.
Dunque, il concetto di “nucleo familiare” è fondamentale nella disciplina.

Dopo i primi annunci del governo giallo-verde sull’erogazione del sostegno al reddito, il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha dovuto aggiustare il tiro della misura per evitare quelle situazioni che potevano potenzialmente aggirare le regole per ottenere comunque il beneficio, come ad esempio, le separazioni o i cambi di residenza dell’ultimo minuto.

A tal fine sono state definite le “norme anti divano” e anti aggiramento.

Torniamo, dunque, al concetto di nucleo familiare, il cui riconoscimento è essenziale per verificare se sussistono i requisiti anagrafici. Accanto a quelli anagrafici, ricordiamo, sono necessari anche determinati requisiti reddituali e patrimoniali.

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Chi fa parte del nucleo familiare?

Ai fini dell’ottenimento del reddito di cittadinanza occorre definire il nucleo familiare in base a quanto disposto dal novellato articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 che recita, al primo comma, che “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (…)”.

Analizzando l’articolo citato alla luce dei criteri del reddito di cittadinanza è possibile affermare che fanno parte del nucleo familiare:

•    I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, ma non sono né separati né divorziati
•    I coniugi che sono separati o divorziati, ma vivono sotto lo stesso tetto e, quindi, hanno la stessa residenza anagrafica
•    Il figlio minorenne (nel caso di separazione, il figlio rientra nel nucleo familiare del genitore affidatario)
•    Il figlio minorenne in affidamento preadottivo rientra nel nucleo familiare dei genitori affidatari, anche se risulta ancora nell’anagrafica del genitore biologico
•    Il figlio minorenne in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che il genitore affidatario non voglia considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
•    Il figlio maggiorenne, anche non convivente, ma ancora a carico dei genitori. E’ considerato a carico dei genitori il maggiorenne, non sposato e senza figli, che percepisce un reddito annuo inferiore a 4 mila euro (se di età inferiore a 24 anni) o di 2.840,51 (se di età superiore ai 24 anni).


Chi NON fa parte del nucleo familiare?

Prendendo sempre come base normativa l’art. 3 del DPCM 159/2013, non fanno parte del nucleo familiare:

•    Il coniuge con residenza anagrafica differente separato o divorziato
•    Il coniuge con residenza anagrafica differente a seguito di provvedimenti temporanei e urgenti
•    Il genitore escluso dalla potestà sui figli oppure è stato allontanato dalla residenza familiare
•    Il coniuge se rientra in uno dei casi dell'art. 3 della Legge n. 898/1970 ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
•    Il coniuge che ha abbandonato, in maniera accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità, il tetto coniugale
•    Il minore in affidamento e collocato presso comunità (è considerato nucleo familiare a se' stante)

In base al numero delle persone componenti il nucleo familiare si individua il valore della scala di equivalenza da applicare per calcolare l’ammontare del reddito di cittadinanza. Il valore iniziale della scala di equivalenza è pari a 1 per i nuclei composti da una sola persona. Tale numero va incrementato dello 0,4 per ogni componente maggiorenne aggiuntivo e dello 0,2 per ogni componente minorenne in più.
Il reddito di cittadinanza risultante viene caricato sulla “Carta rdc”, rilasciata da poste Italiane.


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