Regime forfettario 2020, ecco le novità in arrivo

La Legge di Bilancio 2020 deve essere ancora approvata dopo il vaglio del Parlamento, ma le misure principali sono già state delineate anche grazie al Decreto fiscale collegato 2020 che, invece, è già stato bollinato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in attesa della conversione in Legge.
Alcune delle novità introdotte riguardano il regime forfettario, prevedendo una stretta sull’accessibilità al regime, una nuova causa ostativa e un premio per i contribuenti più virtuosi.
Introdotto con la Legge di Bilancio 2015 (Legge 190/2014) il regime forfettario è stato successivamente modificato con la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) e ora si appresta a subire nuove modifiche.
Ecco, dunque, le novità.
Indice:
L’accesso al regime forfettario
Con la precedente Legge di Bilancio 2019 si era ampliata notevolmente la platea di soggetti che potevano aderire al regime forfettario inglobando tutti i soggetti passivi Iva (contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni) che nell'anno precedente avevano conseguito ricavi o avevano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65 mila euro.
Aderendo al regime naturale forfettario si beneficiava di una flat tax del 15%. Successivamente era stata inserita una ulteriore flat tax pari al 20% per i redditi compresi tra i 65.001 euro e i 100.000 euro. Però, tale misura viene ora abolita con l’art. 88 del DDL di Bilancio 2020 allo scopo di reperire i fondi per evitare l’aumento dell’Iva previsto dalle clausole di salvaguardia.
Dunque, per aderire al regime forfettario è necessario rispettare la soglia dei 65.000 euro.
La soglia dei 65 mila euro era, ad oggi, l’unico requisito necessario per aderire al regime forfettario.
Con la nuova manovra 2020 si vuole inserire un altro requisito di accesso al regime:
• non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipedenti, ecc.
Con tale secondo requisito di accesso al regime, si torna in parte al passato, anche se in maniera meno restrittiva. Infatti, con la Legge di Bilancio 2019 erano stati aboliti i seguenti limiti di accesso al regime forfettario:
• Aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio;
• Possedere beni strumentali di costo complessivo non superiore a 20 mila euro.
Dunque, in base al DDL di Bilancio 2020 e al Decreto fiscale collegato, i due requisiti per accedere al regime forfettario 2020 sono:
1. Aver registrato ricavi o aver percepito compensi non superiori a 65 mila euro annui;
2. Aver sostenuto spese per lavoro accessorio, per collaboratori e dipendenti inferiori a 20.000 euro.
Cause di esclusione e cause ostative del regime forfettario
La Legge di Bilancio 2019 aveva già introdotto nuove cause di esclusione, aumentandole di numero, e novellando il comma 57 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2015.
A quelle già previste con la Legge di Bilancio 2019, se ne aggiunge un’altra.
Quelle già previste erano:
• Superamento della soglia massima di ricavi e compensi di 65.000 euro;
• Esclusione delle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva;
• Esclusione dei soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati UE o in uno aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, ma che producono in Italia almeno il 75% dei loro redditi;
• Esclusione dei soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
• Esclusione dei soggetti che effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
• Esclusione degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni
• Esclusione delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
A tali cause, oltre al nuovo limite dei 20.000 euro per spese in lavoro accessorio, se ne aggiunge un’altra. Nello specifico, è stata aggiunta la lettera d-ter all'articolo 57 della Legge di Bilancio 2015 (L.190/2014) che esclude dal regime forfettario "i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (..) eccedenti l'importo di 30.000 euro". Sul punto, vi è da sottolineare il fatto che "la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato" (dunque, se non si è più dipendenti non occorre valutare la soglia dei 30.000 euro).
La premialità del regime forfettario
Al fine di contrastare l’evasione fiscale, il Governo giallo-rosso ha previsto lo “sconto di un anno” dei termini per l’accertamento fiscale per i contribuenti che fatturano esclusivamente tramite fatture elettroniche anche se non sono obbligati a farlo (nel regime forfettario, infatti, la fattura elettronica è facoltativa).
In altre parole, chi fattura esclusivamente e volontariamente con la fattura elettronica e, dunque, viene considerato “più virtuoso”, beneficerà di un tempo minore per poter ricevere gli avvisi di accertamento fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate (quest’ultima, dunque, avrà solo 4 anni di tempo al posto dei 5 canonici per inviare un avviso di accertamento).
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