Rottamazione delle cartelle, adesioni entro il 21 gennaio 2017


Le domande di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali deve avvenire entro il 21 gennaio 2017
Rottamazione delle cartelle, adesioni entro il 21 gennaio 2017

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio con il quale il Governo ha stabilito che le domande di adesione alla cosiddetta "rottamazione delle cartelle esattoriali" dovranno essere presentate entro il prossimo 21 gennaio 2017. Entro i prossimi 15 giorni, inoltre, Equitalia dovrà pubblicare sul suo sito il modulo di adesione. Altra scadenza importante: il 22 aprile 2017. Entro questa data, infatti, i concessionari della riscossione dovranno comunicare ai contribuenti che avranno aderito alla "definizione agevolata’’ quanto si dovrà effettivamente versare.

Quali sono le cartelle rottamabili?
Innanzitutto le norme riguardano tutti i ruoli relativi agli anni 2000-2015 per i debiti con il Fisco, l’Inail e l’Inps. Tra l’altro, il viceministro dell'Economia, Enrico Zanetti, ha precisato che la rottamazione vale "per i ruoli affidati a tutti gli enti di riscossione" quindi per tutte le cartelle, non solo per quelle emesse da Equitalia. Inoltre, dopo i dubbi iniziali, è stato anche chiarito che la rottamazione riguarderà anche l’Iva sui consumi e le multe stradali. Non rientrano, invece, i debiti per l’Iva all’importazione, le somme dovute a titolo di recupero di "aiuti di stato’’ (legate alla Ue), i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna.Per quanto riguarda nello specifico le multe stradali, essendo la multa in sé una sanzione amministrativa, saranno decurtati esclusivamente gli interessi o le maggiorazioni previste per il tardato pagamento dalla legge di depenalizzazione del 1981.
Possono aderire alla "definizione agevolata’’ anche i contribuenti che hanno già pagato in parte il proprio debito, anche attraverso la rateizzazione. In questo caso potranno rottamare il debito residuo senza però poter recuperare quanto già versato a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Ma come funziona la rottamazione?
Grazie alla "definizione agevolata’’ i contribuenti potranno pagare i loro debiti senza il computo delle sanzioni e degli interessi di mora, componenti che facevano lievitare corposamente l’ammontare totale delle cartelle esattoriali. Oltre all’imposta o il contributo dovuto, però, si dovrà versare l’aggio, a titolo di costo della riscossione.

Al momento dell’adesione, il contribuente potrà scegliere di pagare l’importo in un’unica soluzione (senza interessi) oppure in quattro rate (comprensive di interessi). Le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018. Per pagare, ci si potrà recare direttamente agli sportelli del concessionario della riscossione oppure tramite domiciliazione sul conto della banca o, infine, tramite i bollettini precompilati.

Attenzione, però! Se non si pagano le rate previste o se le si pagano in ritardo, la "definizione agevolata’’ salta e si dovrà ricominciare a pagare il debito comprensivo di sanzioni e interessi di mora come previsto finora. E’ questo un aspetto molto importante per capire se conviene o meno aderire alla rottamazione piuttosto che ad altre forme di rateizzazione, poiché bisogna essere certi di riuscire a pagare effettivamente le quattro rate in breve tempo.

Per questo, è importante affidarsi fin da subito a un commercialista esperto che possa analizzare la vostra situazione fiscale e possa aiutarvi nella scelta più conveniente per voi. Cercatelo nel nostro sito. La prima consulenza in studio è gratuita!

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