Separazione e divorzi nella fase di emergenza Covid-19: le linee guida del CNF


Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le linee guida da seguire nei procedimenti relativi a separazione e divorzio
Separazione e divorzi nella fase di emergenza Covid-19: le linee guida del CNF

Nella seduta amministrativa del 20 Aprile 2020, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19.

Lo scopo è quello di fornire indicazioni sulle procedure da adottare in merito a situazioni in cui, sia in maniera consensuale che non consensuale, i coniugi vogliano interrompere la loro convivenza. Ciò a maggior ragione quando questi ultimi non siano in grado di definire un accordo e la convivenza sia divenuta intollerabile.

Considerato che anche nei prossimi mesi di maggio e giugno proseguirà ad esistere l’esigenza di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, il CNF indica modalità consigliate di azione e rimarca l’importanza che non restino sospesi i procedimenti di separazione e divorzio per evitare anche la degenerazione dei rapporti, con possibili ed eventuali ripercussioni negative sui figli.

Nel documento del CNF si legge, infatti, che: “Tenuto conto che nell’attuale situazione emergenziale di contenimento della epidemia da COVID-19 si è correttamente ritenuto che siano da tutelare due diritti costituzionali fondamentali ovvero, da un lato, le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall’altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.)”, spetta ai difensori “valutare e decidere quale debba essere la scelta più confacente alle necessità ed alla tutela del proprio assistito e ad evitare pregiudizi agli equilibri familiari, anche e soprattutto alla luce delle esigenze dei minori coinvolti”.

Ma dato che “tutti i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza, laddove non sia possibile celebrare l’udienza in Tribunale, ma non sia neppure possibile rinviarla, il CNF individua modalità per procedere limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020.

Nello specifico, il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto linee guida specifiche per i procedimenti di natura consensuale, procedimenti di natura contenziosa, ricalendarizzazione delle udienze fissate nel periodo di sospensione e negoziazioni assistite.

 

 

 

Procedimenti di natura consensuale

Innanzitutto, fino al termine della fase di emergenza da Coronavirus è ammesso il deposito esclusivamente telematico dei ricorsi per separazione e divorzio consensuale.

In tali casi, proprio per rispettare il distanziamento sociale, il difensore può decidere di optare per la c.d. trattazione scritta e superare il tentativo di conciliazione tra le parti. Anche la Corte di Cassazione del resto (Cass. 7.01.2008, n. 34) ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, “per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione”.

Se, però, non avviene il tentativo di conciliazione, il difensore, almeno 24 ore prima dell’udienza virtuale, deve trasmettere telematicamente al Presidente (e anche ai coniugi coinvolti) due dichiarazioni sottoscritte dalle parti in cui dichiarano in maniera separata che:

- sono perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza;

- sono stati resi edotti della possibilità di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;

- non vogliono conciliarsi (solo in caso di separazione e divorzio);

- confermano le conclusioni rassegnate nel ricorso.

Così facendo, si potrà conseguire l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.

 

 

Procedimenti di natura contenziosa

Se il procedimento è di natura contenziosa, va preliminarmente detto che si dovrà ricorrere ad un udienza ordinaria e non a quella virtuale se, secondo il prudente apprezzamento del magistrato, è necessario “valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti”.

Inoltre, a differenza dei procedimenti di natura consensuale è indispensabile che sia tentata la conciliazione, anche tramite udienza virtuale, a patto che il Giudice ritenga perseguibile il tentativo tramite collegamento da remoto.

In merito al luogo, il CNF consiglia, tutte le volte in cui sia possibile, che il collegamento da remoto avvenga presso l’ufficio del difensore, sia per garantire una rigorosa tutela della privacy, sia soprattutto quando la parte sia convivente con altri familiari, in primis con figli minori. Il difensore, a sua volta, deve garantire il rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Il presidente, laddove lo ritenga opportuno, può convocare le parti in maniera separata e successivamente in maniera congiunta facendo sempre presente che non è possibile la registrazione audiovisiva delle udienze.

Durante l’udienza congiunta, verrà sottoposto alle parti e ai rispettivi avvocati il verbale della trattazione attraverso la modalità “condividi schermo” prevista dalla piattaforma telematica utilizzata e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.

Fatte tali premesse, le linee guida del CNF prevedono specifiche modalità di invito e convocazione delle parti e le modalità di svolgimento dell’udienza da remoto.

 

 

Ricalendarizzazione delle udienze fissate nel periodo di sospensione

Sul punto, le linee guida del CNF prevedono che:

“Con riguardo alla ricalendarizzazione delle udienze, comprese le udienze presidenziali, rinviate a seguito del D.L. n. 11/2020 e D.L. n. 18/2020, vi si provvederà nel rispetto dei termini dilatori e per la notifica la costituzione del convenuto ed il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite.
Nel caso di mancata costituzione del convenuto in fase presidenziale o per la prima udienza ex art. 183 c.p.c. sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza”
.

 

 

Negoziazioni assistite

In merito agli accordi di negoziazione assistita, il CNF ne suggerisce il deposito presso la Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC così come, sempre a mezzo PEC, deve essere trasmesso agli avvocati il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione.

Dopodiché, gli avvocati dovranno trasmettere l’accordo agli Ufficiali dello stato civile sempre in via telematica a mezzo PEC.

Se, al contrario, la Procura della Repubblica non dovesse autorizzare gli accordi e dovesse rinviare le parti avanti al Presidente, quest’ultimo fisserà un’udienza che potrà avvenire anche da remoto, previo consenso dei difensori.

Infine, "ai fini del perfezionamento dell’accordo e dei successivi adempimenti, l’autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l’identificazione da parte dei legali da remoto".

 

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