Sospensione sfratti fino al 31 dicembre 2020


La legge di conversione del decreto Rilancio procrastina la sospensione dell’esecutività degli sfratti fino a fine anno
Sospensione sfratti fino al 31 dicembre 2020

Una delle modificazioni avvenute in sede di conversione in Legge del Decreto Rilancio (D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) riguarda la proroga della sospensione dell’esecutività degli sfratti.

Inizialmente previsto nel decreto “Cura Italia” il termine del 30 giugno 2020 (poi modificato nel 31 agosto 2020), in sede di conversione del D.L. Rilancio è stato nuovamente modificato con il 31 dicembre 2020.

Plauso da parte dell’Unione Unione Inquilini, mentre critiche sono arrivate da Confedilizia.

 

Proroga della sospensione degli sfratti

In sede di conversione in Legge del Decreto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) è stato inserito nel D.L. 34/2020 il nuovo articolo art. 17-bis (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo) che recita:
"Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020".

Dunque, la proroga della sospensione degli sfratti era stata inizialmente prevista dal Decreto “Cura Italia” (D.L. del 17 marzo 2020, n. 18) e con la legge di conversione al D.L. Rilancio è stato modificato.

Il novellato comma 6 dell’art. 103 del D.L. “Cura Italia” adesso recita: “L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020".

 

Sospensione sfratti: chi può goderne?

La sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020 riguarda sia i locatari privati (o conduttori o affittuari), sia le imprese e professionisti.

Dunque, la sospensione dello sfratto riguarda sia gli immobili affittati per uso residenziale, sia per uso commerciale.

Infine, la sospensione dell’esecutività dello sfratto riguarda tutti i casi di sfratto, sia quelli per morosità che per scadenza della locazione.

Aspetto importante da conoscere: la sospensione avviene in maniera automatica. Ciò significa che l’inquilino non deve presentare alcuna istanza o domanda per richiedere la sospensione dell’esecutività dello sfratto.

Sempre relativamente ai soggetti passivi (imprese, professionisti, lavoratori autonomi, ecc…) che hanno difficoltà economiche, ma che hanno comunque pagato i canoni, possono usufruire di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione da usufruire direttamente o da cedere al proprietario al posto del pagamento della rata.

 

Cosa può fare il proprietario?

La norma novellata del decreto “Cura Italia” ha sospeso esclusivamente l’esecutività dello sfratto, ma non le procedure. Ciò vuol dire che il proprietario di un immobile o edificio può intraprendere comunque un’azione legale per ottenere dal giudice la convalida di sfratto o l’ordinanza provvisoria di sfratto, ma l’esecutività dello stesso potrà avvenire soltanto a partire dal 1° gennaio 2021.

Ugualmente va detto per le cause pendenti: l’azione giudiziaria può proseguire, ma l’esecuzione è procrastinata all’anno prossimo.

 

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