Tasi: prima casa di lusso o seconda casa
Come per l’IMU, la Tassa sui servizi indivisibili si paga sia sulla prima casa di lusso che sulla seconda casa

La scadenza della Tasi si avvicina: per la maggior parte dei contribuenti, infatti, il 16 ottobre sarà il giorno entro il quale dover pagare l’acconto della tassa sui servizi indivisibili, che permette ai Comuni di coprire le spese legate a servizi di pubblica utilità come l’arredo urbano, l’illuminazione o il rifacimento delle strade.
Soltanto i cittadini di quasi 2 mila Comuni italiani hanno già versato l’acconto, poiché i loro Consigli comunali hanno deliberato le aliquote e le detrazioni da applicare nei tempi stabiliti, cioè entro il 23 maggio. Per tutti gli altri, invece, le scadenze sono slittate. Chi ha deliberato entro il 10 settembre riscuoterà l’acconto Tasi entro il 16 ottobre e il saldo entro il 16 dicembre. I circa 600 Comuni, invece, che non hanno pubblicato le delibere neppure dopo il primo procrastinamento, incasseranno la tassa per intero il 16 dicembre applicando l’aliquota obbligata dell’1 per mille (senza la possibilità dello 0,8 per mille addizionale) e non potendo neppure applicare detrazioni.
Scadenze e aliquote a parte, tra i destinatari della Tasi ci sono anche i proprietari delle prime case considerate di lusso e i proprietari delle seconde case. La prima casa di lusso è paragonata per alcuni aspetti, a una seconda casa. Basti ricordare, infatti, che per quanto riguarda l’IMU, quest’ultima si paga sulla prima casa di lusso (e non sulla prima casa non di lusso), così come sulla seconda casa. Per sapere come calcolare la TASI sulle prime case di lusso, leggi l'articolo "Il vincolo IMU + TASI".
Ma quando una casa può essere considerata di lusso? La risposta sta negli articoli del Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto del 1969. Tra i vari parametri, ecco quelli elencati dai primi sette punti del Decreto:
1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso".
2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.
4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
5. Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione
Dunque, la Tasi va pagata sia sulle seconde case che sulle prime case di lusso, anche perché, in caso di mancati o ritardati pagamenti si dovrà aggiungere una sanzione pari al 30% dell’ammontare della Tasi più gli interessi maturati durante il ritardo. Per effettuare il pagamento è possibile pagare tramite l’ormai conosciuto modello F24 compilato dal commercialista o un bollettino di conto corrente fiscale.
Soltanto i cittadini di quasi 2 mila Comuni italiani hanno già versato l’acconto, poiché i loro Consigli comunali hanno deliberato le aliquote e le detrazioni da applicare nei tempi stabiliti, cioè entro il 23 maggio. Per tutti gli altri, invece, le scadenze sono slittate. Chi ha deliberato entro il 10 settembre riscuoterà l’acconto Tasi entro il 16 ottobre e il saldo entro il 16 dicembre. I circa 600 Comuni, invece, che non hanno pubblicato le delibere neppure dopo il primo procrastinamento, incasseranno la tassa per intero il 16 dicembre applicando l’aliquota obbligata dell’1 per mille (senza la possibilità dello 0,8 per mille addizionale) e non potendo neppure applicare detrazioni.
Scadenze e aliquote a parte, tra i destinatari della Tasi ci sono anche i proprietari delle prime case considerate di lusso e i proprietari delle seconde case. La prima casa di lusso è paragonata per alcuni aspetti, a una seconda casa. Basti ricordare, infatti, che per quanto riguarda l’IMU, quest’ultima si paga sulla prima casa di lusso (e non sulla prima casa non di lusso), così come sulla seconda casa. Per sapere come calcolare la TASI sulle prime case di lusso, leggi l'articolo "Il vincolo IMU + TASI".
Ma quando una casa può essere considerata di lusso? La risposta sta negli articoli del Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto del 1969. Tra i vari parametri, ecco quelli elencati dai primi sette punti del Decreto:
1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso".
2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.
4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
5. Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione
Dunque, la Tasi va pagata sia sulle seconde case che sulle prime case di lusso, anche perché, in caso di mancati o ritardati pagamenti si dovrà aggiungere una sanzione pari al 30% dell’ammontare della Tasi più gli interessi maturati durante il ritardo. Per effettuare il pagamento è possibile pagare tramite l’ormai conosciuto modello F24 compilato dal commercialista o un bollettino di conto corrente fiscale.
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