Vendita di box e posti auto in condominio


Cosa è cambiato dalla Legge Tognoli del 1989 ad oggi grazie al Decreto Semplifica-Italia di Monti e al Decreto del Fare di Letta
Vendita di box e posti auto in condominio

Oggi, vendere un box o un posto auto condominiale senza dover necessariamente vendere anche l’appartamento di cui sono pertinenze è possibile. E’ possibile, addirittura, cedere il semplice vincolo pertinenziale senza dover rinunciare alla proprietà della pertinenza stessa. Sono le rivoluzioni introdotte negli ultimi anni dal Decreto Semplifica-Italia di Monti (decreto-legge n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012) e dal più recente Decreto del Fare del precedente Governo Letta (Decreto Legge n. 69 del 2013).

Per comprendere appieno, però, la portata della "metamorfosi" legislativa, occorre fare un passo indietro e partire dal 1989, quando fu emanata la cosiddetta legge Tognoli, n. 122. La legge in questione sanciva il principio di indissolubilità del vincolo pertinenziale esistente tra un bene e un altro qualificato come accessorio o, meglio pertinenziale.

A spiegare cosa si intende per pertinenze è l’art. 817 del Codice civile, che le definisce come "cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa" e precisando come "la destinazione possa essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima". Dunque, a fronte di questa definizione, la Legge Tognoli indicava box e parcheggi condominiali come pertinenze degli immobili e come tali erano legati indissolubilmente all’appartamento di cui rappresentavano l’ornamento. Infatti, all’art. 9, comma 5, si sanciva che "i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono stati legati da vincolo pertinenziale" e, quindi, "i relativi atti di cessione sono nulli".

Il primo grande cambiamento di rotta è stato dato dal Decreto Semplifica-Italia che ha sciolto il vincolo di pertinenzialità così come disciplinato dalla Legge Tognoli. Dalla sua entrata in vigore in poi è stato possibile vendere separatamente il box o il posto auto dall’appartamento. Sono rimasti, però, alcuni paletti: l’acquirente deve destinare il box o il posto auto acquistato come pertinenza di un altro immobile che deve essere situato nello stesso Comune rispetto a quello del venditore. In sostanza, l’articolo 10 del decreto Monti sulle semplificazioni, modificando il comma 5 dell’articolo 9 della legge Tognoli, consente la libera vendita delle pertinenze indipendentemente dagli immobili a cui erano legati.

Successivamente, si è ampliato il potere di vendita delle pertinenze con il Decreto del Fare del precedente Governo Letta. La nuova normativa ha concesso il diritto di vendere anche il solo vincolo pertinenziale prevedendo il trasferimento da un’abitazione ad un’altra, ubicate sempre nello stesso Comune. La novità, che può apparire in prima battuta singolare o poco applicabile, si dimostra, al contrario, molto utile in tutti i quei casi in cui il proprietario di due appartamenti, voglia trasferire la pertinenza da un immobile all’altro.

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