Videosorveglianza: in spazi ristretti può essere ripresa anche la porta del vicino


Ok alle telecamere sul pianerottolo che riprendono la porta del vicino se non è possibile fare altrimenti e lo scopo è tutelare la propria integrità
Videosorveglianza: in spazi ristretti può essere ripresa anche la porta del vicino

Anche se la telecamera di videosorveglianza posta sul pianerottolo riprende anche la porta del vicino, non è illegittima se si rispettano le indicazioni del Garante della privacy e se l’intenzione è quella di preservare la propria incolumità personale

È quanto affermato nella sentenza n. 440 depositata il 29 giugno 2023 dal Tribunale di Prato che sottolinea come occorre comparare i rispettivi interessi del titolare del servizio di sicurezza con quelli dei vicini e degli altri condomini.

Il caso è quello di una condomina che ha richiesto ai suoi vicini di casa la rimozione della telecamera di videosorveglianza, oltre al risarcimento dei danni per mancato rispetto della privacy a fronte di “una indebita ed illegittima intrusione nell’altrui vita privata e domestica”.

La telecamera in questione, così come posizionata, riprendeva non solo la porta di ingresso dei titolari del sistema di sicurezza, ma anche “l’intero pianerottolo, il vano scale e l’ascensore, nonché l’ingresso dell’abitazione” della vicina che ha proposto atto di citazione.

L’accusa era quella di “registrare ogni ingresso nell’abitazione della stessa (parte attrice, ndr), sia dall’uscita dell’ascensore che dalla cima delle scale, controllando le abitudini della famiglia dell’attrice, spiandone i movimenti”.

D’altra parte, i vicini trascinati in Tribunale hanno replicato osservando che:
1.    La telecamera è stata installata per tutelare la propria incolumità e sicurezza personale, anche a fronte di “taluni comportamenti molesti e persecutori posti in essere dall’attrice e dalla famiglia della stessa” nei propri confronti
2.    Era stata data comunicazione all’amministratore di condominio, oltre ad aver apposto un cartello di avviso sulla presenza della telecamera
3.    Un precedente procedimento penale a loro carico per il reato di cui all’art. 615 bis c.p. era stato archiviato dal PM dato che secondo il magistrato inquirente le riprese non integrano modalità per procurarsi indebitamente informazioni attinenti alla vita privata altrui, in particolare della denunciante”
4.    Come precisato dal Garante della Privacy, se la telecamera è installata a fini personali e i dati non sono comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi non trova applicazione la disciplina del Codice a Tutela della privacy”
5.    La telecamera è stata posizionata nell’unico punto possibile date le dimensioni ristrette del pianerottolo e che inoltre le porte dei due appartamenti sono contigui 

A fronte della visione delle fotografie e dei video registrati dalla videocamera di sorveglianza, i giudici hanno potuto accertare la mancanza di “alcuna violazione della tutela alla privacy”, a maggior ragione poiché la sua presenza “è stata comunicata a tutti i condomini, i convenuti hanno affisso l’apposito cartello che segnala la presenza della stessa e la stessa non è rivolta appositamente verso l’abitazione dell’attrice”. In sostanza, il dispositivo di sicurezza, anche se riprende parti comuni, questi “non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparto da sguardi indiscreti”.

Inoltre, sempre sul fronte dell’interesse alla privacy, i giudici hanno sottolineato come “il Garante della privacy non ha affermato nel corso del tempo la sussistenza della violazione del diritto alla riservatezza tutte le volte in cui viene installata una telecamera sul pianerottolo di un condominio, dovendo, una volta osservate tutte le precauzioni del caso (comunicazione, cartello di avviso ampiamente visibile), contemperare tale diritto con il contrapposto diritto alla tutela della propria sicurezza ed incolumità”.

Nel caso di specie, inoltre, il ricorso all’installazione di una telecamera di sorveglianza è stato motivato da “un evidente astio reciproco, sentimento, questo, che ha determinato nel corso del tempo comportamenti al vaglio del giudice penale”. Per questo appare, pertanto, prevalente la tutela della sicurezza dei titolari del servizio di videosorveglianza rispetto al diritto alla riservatezza della vicina che si è opposta alla presenza della telecamera.

In conclusione, in casi simili occorre confrontare il diritto alla privacy con il diritto alla sicurezza e alla propria incolumità personale.

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