Addebito della separazione personale fra coniugi


Quali sono le conseguenze?
Addebito della separazione personale fra coniugi
Dopo aver esaminato l'obbligo di fedeltà insito nel matrimonio, la sua violazione e i presupposti perchè divenga causa di addebito nel giudizio di separazione personale fra i coniugi, esaminiamo le conseguenze dell'addebito.

1) Innanzitutto il coniuge al quale venga addebitata la separazione, qualora sia quello economicamente più debole, perde il diritto all'assegno di mantenimento atto a consentirgli un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione.

2) Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione rimane tuttavia titolare del diritto agli alimenti. L'assegno alimentare viene riconosciuto a colui sia addebitata la separazione solamente nel caso in cui non sia in grado (per incapacità fisica o per altri motivi non imputabili a lui) di "svolgere un'attività lavorativa confacente alle sue attitudini e alla sua condizione sociale". E', pertanto, riconosciuto solamente in caso di effettivo bisogno e l'importo deve essere il minimo indispensabile per garantire la sussistenza (non quindi per mantenere lo stesso tenore di vita goduto prima della separazione, come per l'assegno di mantenimento). La domanda per ottenere l'assegno alimentare deve essere espressamente formulata nel giudizio di separazione legale o in altra opportuna sede.

3) Il coniuge a cui è addebitata la separazione non è più titolare dei diritti successori nei confronti del consorte. In ipotesi di morte del coniuge egli, pertanto, non prende parte alla successione. Tuttavia qualora egli percepisca l'assegno alimentare, ha comunque diritto a ricevere un assegno vitalizio in caso versi in stato di bisogno. Tale assegno dovrà essere commisurato alle sostanze ereditarie e al numero degli eredi, e in ogni caso non potrà essere superiore all'importo dell'assegno alimentare che percepiva prima della morte del coniuge.

4) Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione ha diritto alla pensione di reversibilità, ma solamente nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare.
Infine l'addebito non osta al regime di affidamento condiviso della prole, rilevando il supremo interesse dei minori e il suo eventuale pregiudizio.

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di Avv. Mariarosa Signorini

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