Affido fisicamente e concretamente condiviso dei figli

La legge 8 febbraio 2006 n.54 ha sancito il diritto dei figli a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori, anche dopo la cessazione della loro convivenza, garantendo al minore, figlio di genitori separati, ove possibile, la presenza di entrambi i genitori, sia nelle decisioni (affidamento), sia nella quotidianità (collocamento).
Ancora oggi tuttavia, a ben oltre dieci anni dall’entrata in vigore della legge, non è del tutto chiaro come si debba procedere nei casi in cui uno dei genitori si opponga, con i propri comportamenti, all'applicazione dei provvedimenti, che stabiliscono le modalità di frequentazione dell'altro genitore da parte dei figli.
La domanda a cui si tenta di rispondere è la seguente: una volta ottenuto un provvedimento, che stabilisce le modalità di frequentazione dei figli rispetto ad ambedue i genitori, che cosa si può fare per dare concreta attuazione all'atto del giudice, quando uno dei genitori cerchi di boicottare l'effettiva applicazione del provvedimento?
Il principale di questi strumenti è la denuncia penale. Il provvedimento del giudice che stabilisce le modalità di frequentazione dei figli è, infatti, un atto che deve essere applicato da tutti, in caso contrario chi cerchi di eluderlo commette un reato (articolo 388, comma 2 del codice penale – mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
Altro strumento previso dal legislatore, al quale tuttavia nella pratica si ricorre piuttosto di rado, è l'applicazione dell’articolo 709 ter del Codice di procedura civile, introdotto dalla legge sull'affido condiviso, nel quale è prevista la possibilità di chiedere un risarcimento a titolo sanzionatorio a carico del genitore inadempiente.
Tuttavia, senza attendere di dover ricorrere a tali strumenti, vi sono accorgimenti semplici che, posti in essere ancor prima di ottenere il provvedimento giudiziale, possono favorire un affidamento concretamente condiviso.
Innanzitutto è opportuno che, ove possibile, nel richiedere l’affido condiviso i genitori prevedano, nelle proprie istanze e ricorsi, tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso), indicando nei propri atti nel modo più preciso possibile abitudini ed esigenze dei minori, in modo da consentire ai giudici di decidere dei tempi di permanenza dei minori presso entrambi i genitori, o ai genitori stessi di adottare un piano genitoriale, quanto più possibile aderente alle esigenze dei minori. Una regolamentazione precisa e sostenibile è il primo strumento per ridurre la conflittualità tra le parti e attuare un affido concretamente condiviso.
Altro accorgimento è favorire quanto più possibile le informazioni. A tal fine, costituisce un utile strumento il Registro della Bigenitorialità, adottato anche presso i Comuni di Bolzano e Merano. Detto Registro ha come obiettivo quello di favorire e agevolare l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato, divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o collocatario, di partecipare e conoscere tutte le vicende che interessano la vita e l'educazione dei figli, anche al fine di esercitare il proprio dovere di vigilanza genitoriale. Il minore viene iscritto nel Registro del luogo in cui ha la residenza, purché ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, titolare della responsabilità genitoriale.
Con l'iscrizione del minore nel Registro, questi, per tutti i fini amministrativi, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori. Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del Registro ad altri Enti ed Istituzioni pubbliche, che interagiscano con la vita del minore. Dell'iscrizione nel Registro verrà rilasciata apposita attestazione che potrà essere utilizzata in ogni caso in cui sarà opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al/ai minore/i.
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