Affido condiviso e compiti dei genitori


La nuova disciplina sull’affido condiviso, introdotta dalla legge 2006 n.54, in caso di separazione, prevede l’obbligo di affidare i figli a entrambi i genitori
Affido condiviso e compiti dei genitori

 

 

 

Indice:

  • Affido condiviso e compiti dei genitori

  • Il nodo della conflittualità

  • La bigenitorialità

  • I diritti dei figli

  • L'etica della responsabilità: un decalogo per i genitori

  • L'evoluzione del concetto di famiglia

 

 

 

Affido condiviso e compiti dei genitori

La nuova disciplina sull’affido condiviso, introdotta dalla legge n.8 febbraio 2006 n.54, che in caso separazione prevede in via prioritaria l’obbligo di affidare i figli ad entrambi i genitori, e il dibattito che ne ha accompagnato l’iter parlamentare, hanno sicuramente evidenziato la necessità e l’urgenza di promuovere un cambiamento della cultura della separazione dando particolare visibilità al ruolo che in questo senso può svolgere la mediazione familiare.

La mediazione familiare, infatti, consiste nell’intervento di un terzo neutrale che aiuta la coppia in separazione a ristabilire una comunicazione interrotta per permettere di arrivare all’accordo di separazione.

Costruire modalità più consone di vivere in modo adulto, maturo e consapevole la separazione personale tra coniugi riscoprendo quella capacità di gestire la genitorialità che, in un contesto di rapporti familiari in crisi, rispetti la dignità dell’essere genitori e garantisca ai figli il diritto a restare tali anche in caso di separazione; è sicuramente l’obiettivo primario della mediazione familiare, ma anche un traguardo da raggiungere come evoluzione della nostra società.

Il riferimento che la legge fa alla mediazione è la previsione all’articolo 155 sexies secondo comma del Codice Civile che dà al giudice la facoltà, dopo aver sentito le parti e ottenuto il loro consenso, di rinviare il provvedimento di affido e permettere così di avvalersi di esperti per arrivare attraverso la Mediazione ad un accordo.

In sostanza il giudice può suggerire di avvalersi della mediazione, sospendendo la causa quando i genitori, liberamente e in modo consapevole, decidano di ricorrervi. La previsione normativa disegna pertanto un ruolo della mediazione più marginale rispetto all’idea contenuta nel testo iniziale del progetto di legge che sanciva l’obbligo e non la facoltà di un passaggio preliminare presso un centro di mediazione accreditato pubblico o privato.

La mediazione era stata cioè inizialmente inquadrata nel progetto di legge come tappa obbligatoria sotto il profilo dell’informazione, ma libera sotto quello dell’esecuzione del percorso, per tutte le coppie che non avessero saputo costruire un accordo con le proprie risorse (Maglietta, 2006).

Risulta però evidente, nonostante la scelta definitiva compiuta del testo che è poi diventato legge, quanto sia ampio il potenziale costruttivo che l’intervento della mediazione può svolgere in questo campo e quanto sia utile dare visibilità ed importanza a questo strumento che si pone come un territorio di pacificazione a cui i genitori possono ricorrere in ogni caso con una libera scelta.

Si può precisare che si tratta anche di una scelta privata in quanto è il legislatore, prevedendo che “dall’attuazione della legge non debbano derivare ulteriori aggravi per la finanza pubblica”, ad indicare che centri di mediazione pubblica non possano essere aperti e finanziati con quella legge e, quindi, non si assume l’onere sociale del ricorso alla mediazione in termini di spesa.

In questo senso sarebbe opportuno un ulteriore intervento legislativo che, visto lo sviluppo della mediazione in Italia, ne regolasse la disciplina sia come servizio pubblico che privato.

E’, tuttavia, auspicabile che il ricorso alla mediazione, come ad altri percorsi di consapevolezza, sia sempre più avvertito come una necessità personale di crescita e di sviluppo delle proprie risorse per affrontare la crisi senza lasciarsene dominare. In questo senso si concorda con chi sostiene (Grande, 2006) che la “crisi della coppia è l’incrinarsi dei modelli comportamentali di ciascuno, può essere molto dolorosa, mettere in discussione la vita da ogni punto di vista" e che pertanto sarebbe bene prima di separarsi di costruire la separazione "per arrivare almeno ad una relazione civile e di rispetto reciproco”.

L’esempio di riuscire ad esprimere la propria integrità di esseri umani consapevoli nel momento della difficoltà è forse il messaggio di maggiore qualità che possiamo trasmettere ai nostri figli: l’educazione ad accogliere, affrontare e superare il dolore del distacco, come elemento a volte inevitabile del percorso umano di crescita, senza distruggere ma anzi salvaguardando i valori che abbiamo precedentemente difeso e costruito.

Chi si rivolge alla mediazione, decide di assumersi la solidarietà delle responsabilità educative e di mantenere l’alleanza genitoriale anche e soprattutto dopo la fine di quella coniugale. In questo senso “la mediazione porta a non considerare più il conflitto come una fine drammatica e definitiva. La mediazione permette di considerare cioè la separazione familiare non solo come la fine di un contratto ma anche come la nascita di un nuovo contratto familiare: permette di accettare la perdita di senso del rapporto di coppia per aprirsi al senso di un nuovo rapporto dovuto e necessario ai figli che si sono messi al mondo e a sé stessi come persone. Senza l’aiuto della mediazione in separazione, si piange quello che si perde (occorre scoprire bene se poi davvero si perde…e che cosa!) e non si vede quello che resta, quello che si rischia di distruggere, di non valorizzare, di rifiutare. Bisogna concentrarsi su ciò che realisticamente rimane e valorizzarlo, proteggerlo dalla devastazione dovuta ai sentimenti di rivalsa e rabbia, per la perdita di qualcos’altro che pure già si sentiva sfuggire realmente. Occorre rinunciare ai fantasmi della mente! Considerando quindi la separazione come una nuova costruzione , più che come distruzione e perdita, e centrandosi su quello che resta e su cosa se ne può fare, si “bypassa” il dolore per quello che manca” (Martello, 2006).

Di fatto con la mediazione si sperimenta la possibilità di far nascere o rinascere un’amicizia tra i coniugi, un ascolto empatico che permette di confessare i propri bisogni, di non soffocare le proprie emozioni e di costruire un’intesa positiva per nuove condizioni di rapporto

 

 


Il nodo della conflittualità

Ma come si pone la nuova legge rispetto al nodo astratto della conflittualità, che è poi il campo d’azione della mediazione familiare? Quanto riesce a difendere i figli dalle conseguenze negative del conflitto tra genitori?

Qui si scontrano due diverse visioni che hanno accompagnato il provvedimento fin dall’inizio. L’orientamento sostenuto prevalentemente da parte dei padri, che hanno inteso rivendicare con questa legge il loro diritto alla genitorialità non sempre riconosciuta nell’applicazione della legge precedente, è quello di ritenere che l’obbligatorietà dell’affido condiviso sia lo strumento giusto, per attenuare la conflittualità tra genitori separati quindi capace di garantire al bambino più continuità ed affetto.

L’orientamento opposto da sempre contrario ad un affido condiviso obbligatorio per legge, sostiene invece, che è proprio la mancanza di conflittualità la condizione per un’efficace applicazione dell’affido condiviso; perciò l’imposizione di andare d’accordo per legge, lungi dal placare gli animi, non farà che confermare la dinamica di conflitto della coppia, anche dopo la separazione aumentando la confusione e la tensione nei figli.

I prossimi anni ci diranno quale efficacia operativa l’impianto normativo così costruito, che rende prioritario il ricorso a questo tipo di affidamento, riuscirà ad esprimere, ma è comunque auspicabile, che vengano applicati dall’insieme degli attori di questo scenario – avvocati, giudici e soprattutto genitori – i principi e i profili della legge da tutti riconosciuti positivi.

Peraltro, come precisato in seguito, dai dati emersi nella prima fase di applicazione della legge, emerge un bilancio positivo: è stata cioè prevalente la scelta dell’affidamento condiviso, ma c’è stata anche l’applicazione a volte non marginale sull’affidamento esclusivo. In sostanza c’è stata qualche differenza di orientamento tra un tribunale e l’altro.

Ma prima di delineare i principi positivi della legge, è opportuno riflettere sulla natura intrinseca del conflitto, che può essere considerato “come quell’evento che, se compreso nel suo valore maieutico, ci insegna a intraprendere un’accurata, sia pure improba, distinzione tra bene e male, tra utile e dannoso” (Martello, 2006).

La ricchezza del conflitto sta nel fatto di scoprire qual è l’idea di conflitto che abita in noi, nella quale ci riconosciamo e da cui attingiamo le risorse per affrontare e fronteggiare le situazioni di disagio. Possiamo così capire che entriamo in conflitto solo con persone con cui abbiamo una relazione significativa importante e quando decidiamo di avere una parte attiva nella relazione, senza rinunciare a noi stessi. In sostanza la Martello sostiene che non è grave diventare protagonisti di un conflitto, ma è grave trascurarlo, sottovalutarlo, gestirlo male.

Il nostro atteggiamento diventa fondamentale per prenderci cura di noi stessi, attraverso l’accoglienza delle emozioni forti, che se non vengono rinnegate, ci permettono di prendere consapevolezza del panorama emozionale interno. “Potrà apparire banale, ma l’unica via percorribile è lasciarsi coinvolgere dal conflitto, facendosi permeare da quel fluido esperienziale, con un atteggiamento di apertura, di vivace curiosità, sapendo che si sta vivendo un’avventura nuova e potenzialmente proficua. Consapevoli che ci sono vie pacifiche per risolvere qualsiasi scontro” (Martello, 2006).

Rinviando oltre l’approfondimento sul tema del conflitto, quali sono i principi positivi che la nuova legge esprime? Il riferimento è alla filosofia che ha ispirato la legge nel cogliere quelli che possono essere considerati i valori che stanno, faticosamente, ma finalmente, emergendo in questo momento storico nella nostra società, e soprattutto nell’ambito del diritto: da un lato la “bigenitorialità” e dall’altro il “rispetto dei diritti dei figli e dell’infanzia”, cui è opportuno aggiungere un’etica della responsabilità  di educare che peraltro sono temi invece ben presenti e tutelati nell’ambito della mediazione familiare.

 

 


La bigenitorialità

Per lungo tempo nel nostro paese la cura, l’accudimento e l’educazione dei figli dalla nascita fino almeno all’adolescenza, sono stati delegati esclusivamente alle madri e ancora oggi la divisione dei ruoli all’interno della famiglia è ancora abbastanza presente; cominciano tuttavia a svilupparsi sia la comprensione della bigenitorialità come valore e come patrimonio importante soprattutto per i figli fin dalla nascita, sia il suo recepimento nella regolamentazione, affinché il principio trovi concreta e reale applicazione.

La bigenitorialità, che si sostanzia nella presenza e partecipazione attiva di entrambi i genitori alla cura, alla crescita e all’educazione dei figli fin dalla nascita, è di per sé un dato positivo, ma si rileva ancor più significativo nel momento della crisi di coppia, perché garantisce ai figli la presenza di entrambi i genitori. Ciò comporta il riconoscimento da parte di ciascun genitore della genitorialità dell’altro, come valore permanente, che non si limita al periodo felice della vita di coppia, ma rimane anche dopo la separazione e il divorzio.

Vivere consapevolmente la propria genitorialità, significa perciò garantire il diritto ai figli che l’amore dei genitori è “per sempre”, anche quando l’amore nella coppia non c’è più.

Rispettare i figli significa perciò, anche evitare il danno esistenziale che viene loro inflitto quando i genitori duellano senza esclusione di colpi, per effetto di un intenso e insanabile conflitto. Riemerge il ruolo significativo della mediazione a difesa del diritto dei figli alla bigenitorialità, quando si pone come obiettivo quello di sostenere ed aiutare la coppia in crisi, anche prima che arrivi alla separazione, attraverso una ristrutturazione della comunicazione, perché riconosca il valore comune, la responsabilità comune, la pari dignità dell’essere e restare genitori, anche quando il rapporto di coppia finisce.

E’ il nostro lavoro di counselor e mediatori, che può aiutare i singoli individui e la coppia a gestire le emozioni negative offrendo un terreno di pacificazione per viver una più risolta dimensione della relazione interpersonale all’interno della famiglia e dei suoi componenti, anche quando la famiglia non c’è più.

Tutto ciò nell’ottica di uno sviluppo psicologico dell’individuo per l’evoluzione della società. Di fatto l’introduzione del principio della bigenitorialità diventa soprattutto un elemento deterrente di comportamenti e prassi scorrette che si erano andate costruendo nel regime della vecchia legge, in alcuni casi di separazione, con affidamento esclusivo ad un solo genitore; quando ad esempio l’affidamento diventava monopolistico o per effetto di un comportamento accentratore della madre, che escludeva del tutto il padre, o per effetto di una mancata espressione della responsabilità da parte di padri assenti, che si disinteressavano dei figli affidati alla madre.

Attuare il diritto alla bigenitorialità deve essere, però, l’effetto di una duttilità e di buon senso da parte di genitori responsabili che devono organizzare ad esempio la propria competenza in ordine alla gestione dei tempi dei figli, rispetto alle esigenze pratiche degli stessi, non interpretando in modo meccanico la lettera della legge , che potrebbe portare al paradosso di dividere a metà la vita dei figli.

Si tratta in sostanza di concordare le modalità con cui i genitori intendono assumersi la responsabilità dell’educare, un ruolo che può essere svolto correttamente solo mantenendo un legame cioè nel non perdere ciò che resta dell’essere stati una famiglia e quindi nella difficile ma efficace posizione di essere distaccati come coppia, ma uniti come genitori.

 

 


I diritti dei figli

Quanto al tema del “rispetto dei diritti dei figli e dell’infanzia" la sensibilità crescente verso i diritti dell’infanzia presente a livello culturale nella nostra società e spesso oggetto di tutela a livello internazionale - al di là  del recepimento della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York nel 1989 e resa esecutiva in Italia, con Legge  n.176 del 1991, e nonostante i diritti previsti per i fanciulli dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con la legge 20 marzo 2003 n.77, stenta ad affermarsi nel nostro diritto positivo, quindi va apprezzato lo spazio, che la nuova disciplina riserva in questo senso ai figli e all’infanzia.

La legge del 2006, infatti, facendo propria un’importante istanza culturale, individua, per la prima volta come proprio, il diritto dei figli ad esempio a frequentare i genitori, a frequentare i nonni, introducendo ad esempio così una regolazione giuridica all’interno del diritto di famiglia, che non solo tiene conto dell’interesse del minore, ma ne fa la linea guida per la regolazione giuridica stessa.

Certamente non basta un riconoscimento legale di una nuova cultura della separazione, per garantirne l’effettualità infatti c’è chi teme ripercussioni negative proprio sulla serenità dei figli.

E’ evidente infatti che l’affido condiviso può senz’altro funzionare, quando è scelto da entrambi i genitori, capaci di mantenere una comunicazione e un dialogo sui figli, in quanto ciò permette ai figli stessi di muoversi tra l’ambiente della madre e quello del padre senza subire orientamenti educativi tra loro contraddittori, ma anzi sentendosi protetti da una continuità di pensiero rassicurante. Un affido condiviso imposto, può creare esattamente il contrario di ciò che serve ad un bambino e in questo senso c’è chi paventa il rischio che i bambini possano soffrire di più, dovendosi dividere tra due stili di vita diversi e di diventare pendolari senza punti di riferimento.

Inoltre, i figli potrebbero diventare paradossalmente le vittime di un contenzioso tra genitori che, dovendo mettersi “d’accordo” per legge su ogni singola questione anche relativamente al quotidiano, possono creare tensione e pretesti ed infinite e ripetute occasioni di scontro fino ad arrivare all’immobilismo e all’impossibilità di decidere ogni volta che manchi l’accordo salvo il ricorso al giudice che decide per loro. Un’applicazione diretta dei trattati internazionali citati è inoltre la previsione della legge sulla possibilità di ascolto del minore da parte del giudice, che infatti può disporre ai sensi dell’articolo 155 sexies dell’audizione del figlio minore che abbia compiuto dodici anni e anche più piccolo, che sia capace di discernimento. Tale previsione infatti attua quanto prescritto dall’articolo 12 dalla Legge 171/1991 di ratifica del trattato internazionale dell’89: Si garantisce al fanciullo di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e tali opinioni vengono prese in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine si darà in particolare ai fanciulli la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne sia direttamente, sia per il tramite di un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole della legislazione nazionale. La legge n. 77 del 2003 di ratifica del trattato internazionale del 96, confermando all’articolo 3 questo orientamento riconosce al minore “considerato dalla legge nazionale come avente una sufficiente capacità di discernimento“il diritto a essere consultato e di esprimere la propria opinione" nei casi di procedimenti che lo riguardano di fronte ad un’autorità giudiziaria.

L’audizione del minore significa dargli ascolto come strumento attraverso il quale si cerca di comprendere quali siano le sue esigenze e i suoi problemi. L’innovazione della legge sull’affido dà spazio in questo senso al figlio cui viene riconosciuto il diritto di esprimere la propria posizione, ma rimane la problematica del modo in cui realizzare questo obiettivo se in via diretta da parte del giudice o attraverso i consulenti.

 

 


L'etica della responsabilità: un decalogo per i genitori

Come corollario dei diritti dei figli, ma anche come principio sotteso ad un cambiamento della cultura della separazione, c’è poi da recuperare e costruire, da parte dei genitori che non l’avessero la dimensione di apprendere ed esprimere un’etica della responsabilità nell’educazione dei figli.

Cosa dovrebbe avere un bambino dall’ambiente familiare? Essenzialmente tre cose:

- la conoscenza di sé

- la fiducia in se stesso

- la stima di sé.

Tutto il lavoro dei genitori in un contesto normale dovrebbe tendere a questa realizzazione. “E’ il loro ruolo prioritario o quanto meno dovrebbe esserlo” (Pietro, 2005).

Si tratta di mantenere, pur nel cambiamento irreversibile del sistema familiare precedente, che la separazione comunque comporta, una continuità educativa comune che rimane nel tempo, sia pur trasformandosi nelle modalità operative e nel contesto di riferimento.

In questa ottica è fortemente indicativo l’elenco (Iori 2006) che si riporta, come una sorta di decalogo per genitori separati:
•    Impegno a sentirsi genitori per tutta la vita;
•    Mantenere contatti sereni e frequenti rapporti con il genitore più lontano;
•    Aiutare i ragazzi ad adattarsi alle situazioni familiari successive;
•    Informarli con franchezza ed onestà senza escluderli dalle decisioni;
•    Mostrarsi genitori affidabili nonostante la rottura della coppia;
•    Avere cura dei sentimenti che i ragazzi provano durante e dopo la separazione tenendo conto della loro età;
•    Adoperarsi reciprocamente per non demolire l’immagine dell’altro genitore e non coinvolgere i bambini nelle controversie di coppia, evitando soprattutto di stabilire alleanze che ingenerino conflitti di fedeltà;
•    Assumere le responsabilità educative secondo una prospettiva di educazione condivisa che abbia a cuore prioritariamente la difesa del vero interesse dei figli.

Se i genitori sono sostenuti nei loro progetti e compiti educativi, per esempio attivando la mediazione familiare e diventando consapevoli dell’importanza per sé e per i figli di essere ancora e per sempre genitori, possono permettersi di perseguire la scelta co- educativa che è il contrario della lotta per accaparrarsi l’affetto dei figli.

I padri e le madri che effettivamente mettono in gioco le loro energie migliori per continuare il loro ruolo educativo, nonostante le ostilità e le ferite, salvaguardano anche se stessi e possono gioire dell’intima e profonda soddisfazione della genitorialità: svolgendo la loro diversa funzione educativa nonostante la separazione offrono ai figli sicurezza e  stabilità.

La relazione educativa genitoriale è valida anche in contesti di separazione quando rimane aperta al mondo pieno di novità, mentre diventa mancata, quando uno o entrambi i genitori non sanno abbandonare la precedente ferita e permangono nella chiusura. Il più importante potere educativo dei genitori separati è perseguire uno spazio che permetta di superare la situazione e aiutare i ragazzi a poter essere se stessi. Se un progetto familiare costruito insieme finisce non per questo finisce la progettualità che concerne il futuro dei figli, che tra l’altro sono il futuro: aprirsi alle possibilità e al dovere di sperare nelle opportunità che la vita offre è un atto di scelta e quindi il contrario della rinuncia.

La disponibilità al dialogo esistenziale tra figli e genitori che si separano costruisce un linguaggio profondo, e l’aver condiviso uno stesso destino familiare, anche se solo per un tratto, mantiene una parte della relazione valida per tutta la vita, anche quando la relazione muta radicalmente.

 

 


L'evoluzione del concetto di famiglia

La famiglia al di là delle sue crisi e delle nuove configurazioni che va assumendo come stili di vita, rimane comunque un punto di riferimento molto importante per la maggior parte delle persone e rappresenta lo specchio della struttura di base della società.

Il diritto positivo tuttavia, da un lato non sempre recepisce in tempi immediati i mutamenti del sociale, dall’altra invece riesce talvolta ad anticiparne in una visione più ampia le trasformazioni necessarie.

Da un punto di vista giuridico la famiglia viene definita dalla nostra costituzione, all’articolo 29 come una società naturale fondata sul matrimonio ed è quindi ad essa che viene garantita la maggior forma di tutela come primo nucleo di aggregazione sociale dell’individuo cui l’ordinamento dà riconoscimento.

Tuttavia accanto alla famiglia legittima, vi sono anche le famiglie di fatto o naturali sorte dalla convivenza di due persone di sesso diverso e dalla eventuale presenza di figli naturali riconosciuti.

Sul piano legale per esempio l’equiparazione dei figli nati in costanza di matrimonio con i figli naturali che in passato erano considerati adulterini e discriminati rispetto a quelli legittimi in quanto non gli venivano  riconosciuti gli stessi diritti; è avvenuta progressivamente dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha dato attuazione al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, fino alla definitiva conferma dell’avvenuta equiparazione, con la sentenza della Corte Costituzionale del 1998 n.166, che ha appunto sancito che i figli naturali devono essere considerati nei diritti e nei doveri come i figli legittimi.

Anche la legge sull’affido condiviso che riguarda quella parte del diritto di famiglia che concerne la gestione dei rapporti di una famiglia separata si estende anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Da un punto di vista sociale, oltre alle famiglie di diritto e a quelle di fatto, per esprimere il concetto di famiglia in modo più esaustivo non si può non menzionare le diverse realtà familiari (Zanatta, 2006) rappresentate da famiglie con un solo genitore, ora divenute bigenitore o binucleari, da famiglie ricostituite o ricomposte e da famiglie miste.

Per completezza si deve anzi segnalare che si parla di famiglia anche se può sembrare improprio o azzardato quando ci si riferisce ad una famiglia unipersonale, cioè composta da una sola persona.

I mutamenti avvenuti nella società hanno cambiato il corso della vita individuale per cui spesso la famiglia tradizionale può essere un’esperienza non più totale, ma parziale e transitoria di una vita e, quindi, lo stesso individuo può sperimentare i vari tipi di struttura familiare.

Anche la definizione di “famiglia ricostituita” usata per indicare la famiglia che va sostituendosi ad una precedente diventa la vera famiglia per i figli di primo letto, ma non è più proponibile proprio perché viene sancita la continuità di rapporto dei figli con i genitori biologici.

In questa ottica si pone come momento di riflessione l’importanza di riconoscere il ruolo affettivo ed educativo del genitore sociale che si viene non più a sostituire al genitore biologico, ma ad integrarsi con il ruolo del genitore naturale. Si parla in questi casi di doppia genitorialità o plurigenitorialità.

Negli anni sessanta e settanta nel sociale si afferma un modello di famiglia “fusionale” che privilegia cioè l’interiorità delle relazioni intrafamiliari per cui il fine della vita di coppia non sembra essere più la risposta a “come sopravvivere insieme” bensì a “come essere felici insieme”.

Si diffonde l’idea della parità dei coniugi sia a livello patrimoniale, che nei compiti di cura e di allevamento dei figli e quindi un orientamento verso una gestione più democratica delle relazioni familiari. Per quanto riguarda l’affidamento dei figli nel 1970 la legge sul divorzio stabilisce che il tribunale decide a quale genitore affidare la prole sotto la vigilanza del giudice tutelare che interviene quando i genitori sono in disaccordo, ossia vi è l’intervento di una terza persona quando i genitori non sono d’accordo.

Nel 1975 la modifica del diritto di famiglia introduce la potestà parentale che sostituisce la patria potestà e distingue pari dignità giuridica a marito e moglie nel periodo della convivenza come in quello della separazione, che può essere chiesta indipendentemente dalle colpe di uno o di entrambi i genitori, ogni volta che si verificano in famiglia fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza oppure da recare pregiudizio ai figli.

Un percorso di Mediazione Familiare, può essere realizzato dai coniugi, volontariamente, per decidere in autonomia, l'assetto da dare alla nuova famiglia, senza l'intervento del giudice, che risulterebbe estraneo alla situazione, e al contrario, grazie all'aiuto del Mediatore Familiare, elemento neutrale con una equidistanza ed equivicinanza rispetto ad entrambi i coniugi.

Mi piacerebbe ricevere da te un FEEDBACK sull'articolo, se è stato  sufficientemente chiaro e interessante e sono disposta a darti dei chiarimenti nel caso ne avessi bisogno. Se poi stai per separarti ti invito a leggere l'articolo sulla Mediazione Familiare e a richiedere la mia figura , perchè sicuramente , la coppia ne ha bisogno nel processo di separazione o divorzio.. Vi aspetto! A presto! Un caro saluto

Articolo del:


di Giulia Frattini

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