Affido condiviso e regole per la conflittualità tra i genitori


L'affido condiviso quale regime preferenziale per i figli di coniugi separati o divorziati, purché la conflittualità tra di essi non pregiudichi l'interesse del minore
Affido condiviso e regole per la conflittualità tra i genitori

Il regime di affido condiviso di figli di genitori separati o divorziati costituisce la regola indicata dalla legge nel miglior interesse del minore. A questo regime preferenziale non è di ostacolo la conflittualità tra i genitori, nella misura in cui la stessa non si esprima in pregiudizio dell'equilibrato sviluppo psicofisico dei minori loro affidati.

Questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Ord., (ud. 29/11/2019) 28-02-2020, n. 5604, chiamata a pronunciarsi su un caso in cui «con decreto depositato in data 13 dicembre 2016, il Tribunale di Roma rigettava la domanda di affidamento condiviso del minore P.T.J. - nato dalla relazione more uxorio tra P.M. e Pa.Mi. ed affidato al Comune di Roma, con decreto della Corte d'appello di Roma dell'11 ottobre 2013 -, avanzata dal padre, confermava la sospensione della responsabilità genitoriale, disposta dal Tribunale per i minorenni di Roma con decreto del 6 maggio 2016, e determinava in Euro 650,00 il contributo mensile dovuto dal P. per il mantenimento del minore, ponendo le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50%».

Il provvedimento era stato confermato dalla Corte d'Appello dinanzi alla quale era stato interposto reclamo, respinto, appunto, sulla base di «un'ampia e logica motivazione dalla quale è emerso, quanto alla capacità genitoriale della coppia P.- Pa., un quadro assolutamente desolante, essendosi rivelati entrambi - per la loro palese immaturità - "incapaci di elaborare il lutto del fallimento del progetto di coppia per rapportarsi responsabilmente alla genitorialità" (p. 5), nonché di avere un minimo dialogo nell'interesse superiore del minore, ossia di concordare alcunché "senza il ricorso ad avvocati ed autorità giudiziaria"».

La Corte di Cassazione individua il perimetro entro il quale la fisiologica condizione di potenziale conflittualità tra genitori coinvolti in una separazione resta tale senza tradursi in un fattore di pregiudizio per i figli minori, la tutela dei quali può ragionevolmente richiedere l'intervento dell'autorità che, pur preservando il rapporto genitoriale, valutandone la possibilità di recupero al fine dell'equilibrato sviluppo psicofisico dei minori, contenga le conseguenze di un'autodeterminazione nella relazione tra i genitori che si risolva unicamente nella distruzione reciproca del ruolo parentale.

Nel solco di questa argomentazione si iscrive la motivazione della Cassazione per la quale «la totale conflittualità esistente tra i genitori - posta in luce dalle relazioni dei Servizi sociali del Comune di Roma - il tentativo di ciascuno di essi di delegittimare la figura dell'altro, il rifiuto persistente di sottoporsi ad un percorso di mediazione, la sofferenza ingenerata nel minore, che non sa cosa fare e la cui aspirazione sarebbe che "la mamma ed il papà facessero pace", hanno motivatamente indotto la Corte a confermare l'affidamento disposto dalla Corte d'appello di Roma con provvedimento del 11 ottobre 2013 - del minore al Comune della capitale, con la nomina del Sindaco pro tempore quale tutore provvisorio del piccolo T.. A quest'ultimo è stato, altresì, offerto un supporto psicologico di sostegno, nell'attesa che la situazione dei genitori venga ulteriormente monitorata, ai fini di stabilirne l'effettiva adeguatezza in concreto, allo stato del tutto esclusa dal giudice di merito».

La pronuncia in commento risulta in linea con un solido orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di legittimità per la quale «alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cass. civ. Sez. I, 06/03/2019, n. 6535)».

Per la stessa giurisprudenza l'interesse del minore «costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria. La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regine preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse (Cass. civ. Sez. I Sent., 29/03/2012, n. 5108)».

 

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di Giuseppe Mazzotta

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