Affrancazione immobile in area Peep


Contrasti tra venditore acquirente ed agenzia derivanti dalla vendita del bene al prezzo di mercato
Affrancazione immobile in area Peep

Sono in continuo aumento le liti derivanti dalle vendite e/o locazioni afferenti immobili realizzati in aree peep (piani per l’edilizia economica e popolare) al prezzo di mercato.

Come noto infatti detti immobili possono essere negoziati esclusivamente ad un prezzo calmierato.

Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18135 del 2015) hanno stabilito che il vincolo in parola non solo esiste, ma segue l’immobile sine die, senza scadenza

Or bene, soltanto la c.d. affrancazione consente la rimozione del vincolo predetto relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati in aree peep (piani per l’edilizia economica e popolare).

Tale procedura consiste nel pagamento di un corrispettivo (che di massima oscilla tra i 10 ed i 50.000,00 Euro) da parte del proprietario dell’immobile in favore dell’amministrazione comunale.

Possono avvalersi della procedura di affrancazione tutti i proprietari degli alloggi realizzati su aree ricomprese nei Piani di Zona, sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà, trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento.

 

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di Avv. Francesco Maria Segnalini

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