Animali domestici in condominio

L’art. 1138 ultimo comma del Codice Civile, aggiunto con la novella del 2012, stabilisce che le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
In applicazione di tale principio il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 22 luglio 2016, sottolineata la "necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale", ha affermato che il divieto di cui alla citata norma si applica anche ai regolamenti adottati prima della novella del 2012 e si rivolge a qualsiasi regolamento, non limitando la propria portata ai soli regolamenti di natura assembleare.
Se, dunque, il condòmino può tenere animali domestici, è comunque corretta la fissazione, da parte dell’assemblea, di regole sull’uso degli spazi o dei servizi comuni, sull’adozione di cautele, sul numero degli animali che ciascun condòmino può tenere nel proprio appartamento.
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