Animali domestici in condominio
Le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici

ANIMALI DOMESTICI IN CONDOMINIO
L’art. 1138 ultimo comma del Codice Civile, aggiunto con la novella del 2012, stabilisce che le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
In applicazione di tale principio il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 22 luglio 2016, sottolineata la "necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale", ha affermato che il divieto di cui alla citata norma si applica anche ai regolamenti adottati prima della novella del 2012 e si rivolge a qualsiasi regolamento, non limitando la propria portata ai soli regolamenti di natura assembleare.
Se, dunque, il condòmino può tenere animali domestici, è comunque corretta la fissazione, da parte dell’assemblea, di regole sull’uso degli spazi o dei servizi comuni, sull’adozione di cautele, sul numero degli animali che ciascun condòmino può tenere nel proprio appartamento.
L’art. 1138 ultimo comma del Codice Civile, aggiunto con la novella del 2012, stabilisce che le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
In applicazione di tale principio il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 22 luglio 2016, sottolineata la "necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale", ha affermato che il divieto di cui alla citata norma si applica anche ai regolamenti adottati prima della novella del 2012 e si rivolge a qualsiasi regolamento, non limitando la propria portata ai soli regolamenti di natura assembleare.
Se, dunque, il condòmino può tenere animali domestici, è comunque corretta la fissazione, da parte dell’assemblea, di regole sull’uso degli spazi o dei servizi comuni, sull’adozione di cautele, sul numero degli animali che ciascun condòmino può tenere nel proprio appartamento.
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