Apprendistato e dichiarazione "de minimis"


I datori di lavoro che occupano fino a 9 lavoratori possono assumere apprendisti beneficiando dello sgravio totale dei contributi per i primi 3 anni del contratto
Apprendistato e dichiarazione "de minimis"
Dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, i datori di lavoro che occupano fino a 9 lavoratori possono assumere apprendisti beneficiando dello sgravio totale dei contributi per i primi 3 anni del contratto.
L’Inps (circ. n. 128/2012) ha in seguito disposto che l’incentivo spetti a condizione che il datore di lavoro possa farlo rientrare nei limiti degli aiuti «de minimis» previsti dalla disciplina comunitaria.
I datori di lavoro interessati, imprese e non, devono pertanto presentare nel piu` breve tempo possibile all’Inps la dichiarazione «de minimis».
Beneficiari dello sgravio contributivo totale per l’assunzione di apprendisti sono i datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a nove.
Per tale tipologia di datori di lavoro la predetta norma prevede:
· lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto;
· la contribuzione al 10% per il periodo successivo al terzo e fino alla scadenza del contratto di apprendistato.
· Lo sgravio non riguarda la contribuzione a carico dell’apprendista, dovuta, per tutta la durata del contratto, nella misura ordinaria del 5,84%.

Dichiarazione «de minimis»
L’Inps dispone che l’applicazione dello sgravio totale per apprendisti debba avvenire nei
limiti degli aiuti di stato di modesta entita` , cosiddetti aiuti in regime «de minimis».
L’importo degli aiuti «de minimis» concessi ad un medesimo soggetto non deve superare,
nell’arco di 3 esercizi finanziari, l’importo complessivo di:
· Euro 200.000 nella generalita` dei casi;
· Euro 100.000 nel settore del trasporto su strada;
· Euro 7.500 nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Tale limite e` ritenuto compatibile dall’Inps con l’assunzione di 1 solo apprendista con sgravio totale;
· Euro 500.000 per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale (incluso trasporto su strada di passeggeri ed escluso il trasporto di merci su strada).

Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorrerà:
· determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del singolo contratto di apprendistato agevolato; è necessario individuare i due esercizi finanziari precedenti a quello di assunzione, indipendentemente dal periodo dell’anno nel quale la stessa è avvenuta (ad esempio se l’assunzione avviene in data 15.3.2013, si dovranno dichiarare tutti gli aiuti de minimis fruiti negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013);
· calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti de minimis, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire;
· verificare che lo sgravio concesso per il contratto di apprendistato non faccia superare i limiti de minimis previsti dai citati regolamenti comunitari
Se l’importo complessivo dell’aiuto supera tali limiti, l’aiuto non puo` essere concesso nemmeno per la parte residua che rientra nei limiti «de minimis».

Come compilare la dichiarazione «de minimis»
La dichiarazione deve attestare che nel triennio di riferimento il datore di lavoro non ha
percepito aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti «de
minimis» (E 200.000 nella generalita` dei casi).
La dichiarazione rappresenta una «fotografia» degli aiuti percepiti dal datore di lavoro nel
momento di assunzione dell’apprendista. Nella dichiarazione il datore di lavoro deve indicare e quantificare tutti gli incentivi «de minimis» fruiti nel triennio compreso lo sgravio triennale calcolato in via presuntiva per l’apprendista che si sta assumendo.


Articolo del:


di Studio Molinaro

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