Ascensore per disabili in edificio storico
Barriere architettoniche in edificio di interesse storico

La legge n. 13/1989 è volta a favorire l’accessibilità agli edifici con l’eliminazione delle barriere architettoniche.
La Corte di Cassazione si è occupata della materia nella propria sentenza n. 9101 del 12/04/2018.
"... la L. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici... deve pertanto tenersi conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche...".
La rimozione di ostacoli, qualora persegua i suindicati scopi, può dunque superare l’interesse storico dell’edificio.
L’innovazione (nel caso esaminato dalla Suprema Corte si trattava dell’installazione di un ascensore previo abbattimento di un muro perimetrale) deve rappresentare uno "strumento imprescindibile" per consentire l’accesso e il movimento del soggetto disabile, senza peraltro una "apprezzabile" lesione dell’altrui possesso della cosa comune e dunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1102 c.c..
La Corte di Cassazione si è occupata della materia nella propria sentenza n. 9101 del 12/04/2018.
"... la L. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici... deve pertanto tenersi conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche...".
La rimozione di ostacoli, qualora persegua i suindicati scopi, può dunque superare l’interesse storico dell’edificio.
L’innovazione (nel caso esaminato dalla Suprema Corte si trattava dell’installazione di un ascensore previo abbattimento di un muro perimetrale) deve rappresentare uno "strumento imprescindibile" per consentire l’accesso e il movimento del soggetto disabile, senza peraltro una "apprezzabile" lesione dell’altrui possesso della cosa comune e dunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1102 c.c..
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