Assegnazione e revoca della casa familiare


L'articolo propone il commento di una recente Sentenza (945/2021 - C.A. Firenze), in cui tra gli altri, si è discusso dell'assegnazione e revoca della casa familiare
Assegnazione e revoca della casa familiare

Assegnazione casa familiare. Questione della proprietà di essa

Prima di procedere con il commento della Sentenza (Corte di Appello di Firenze, n. 945/2021), che mi ha visto patrocinatore del marito, ritengo opportuno riportare il contenuto della stessa, sul punto che oggi andiamo ad affrontare, per quanto andrebbe letta nella propria interezza, alla luce degli interessanti spunti che propone:

  1. L’appellante chiedeva che la casa già coniugale posta in xxx (FI), Via xxx n. 4 fosse assegnata alla Signora xxx nell’interesse del figlio xxx, maggiorenne non economicamente autonomo. Il motivo è infondato. Come noto, la nozione giurisprudenziale di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare, comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi contraria, vale a dire di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità (cfr., in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, Sezione 6-1, Ordinanza 17/06/2019 n. 16134). In altre parole, deve sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). Ora, nel caso di specie, xxx (nato nel 1997) svolge un percorso di formazione professionale all’estero per pilota di linea, specialistico e impegnativo, che lascia presumere da un lato un trasferimento – allo stato – definitivo nel Paese ospitante e dall’altro lato suoi rientri a casa non certo definibili né programmabili né frequenti. Quanto, poi, all’affermazione del Tribunale circa la comproprietà della casa ex familiare, con tutta evidenza la stessa -. Anche esplicitamente – costituisce un obiter dictum del Tribunale che non riveste alcuna efficacia esterna. I coniugi dovranno risolvere l’eventuale controversia sulla proprietà in altra sede, rivestendo le osservazioni del Tribunale, mera efficacia interna.

  2. L’assegnazione della casa familiare, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione, è infatti condizionata dalla convivenza stabile dei figli con il genitore, con eventuali e sporadici allontanamenti per breve periodi, con la conseguenza che il genitore perde il diritto all’assegnazione della casa familiare anche nel caso di saltuari ritorni a casa del figlio per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura un rapporto di mera ospitalità. Nel caso di specie in primo grado, in fase presidenziale vi era stata l'assegnazione della casa familiare alla moglie, poi revocata con la Sentenza (17585/2015 Tribunale di Firenze) oggetto di appello.

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di Avv. Massimiliano Duro Coroni

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