Assegno di mantenimento: portata dell'obbligo


Quali fatti possono ritenersi scriminanti?
Assegno di mantenimento: portata dell'obbligo

La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, nella sentenza n. 50085/2018 si è occupata ancora della violazione dell’obbligo di pagamento dell’assegno dovuto quale contributo al mantenimento dei figli a seguito di separazione o divorzio.

L’art. 570 bis c.p., per effetto del D. Lgs n. 21/2018, recita testualmente: “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli”.

La Cassazione ritiene che detta norma debba essere interpretata e applicata in maniera rigorosa: potrà ritenersi scriminante solo ed esclusivamente l’impossibilità assoluta e l’incapacità assoluta a provvedere al pagamento del contributo.

Non sono conseguentemente da considerarsi rilevanti circostanze quali lo stato di disoccupazione o le difficoltà economiche.

L’obbligato dovrà fornire la dimostrazione, anch’essa rigorosa, di una “vera e propria impossibilità assoluta di far fronte alle obbligazioni”.

Aggiunge la Suprema Corte che occorre che detta incapacità economica integri “una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti”.

Dal punto di vista soggettivo non occorrono l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza, essendo sufficienti la coscienza e volontà di non versare quanto dovuto.

 

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di Avv. Gianna Manferto

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