Azione di risoluzione del contratto preliminare di compravendita


Azione di risoluzione preliminare di compravendita – inadempimento - mutamento domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. in domanda di risoluzione ex art. 1453, co. III
Azione di risoluzione del contratto preliminare di compravendita

Con una recente sentenza il Tribunale di Bari, Sez. II, ha chiarito che in tema di azione di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare per presunto inadempimento del promittente venditore, qualora quest'ultimo abbia proposto in via riconvenzionale domanda ex art. 2932 c.c. di adempimento in forma specifica dell’obbligo di contrarre, deve ritenersi ammissibile in sede di comparsa conclusionale il mutamento della domanda di adempimento in forma specifica in domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453, co. III, c.c., in forza del principio che, di recente, si sta consolidando nella giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale la facoltà, di cui all'art. 1453, comma 2, c.c., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, in appello e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione, in deroga al divieto di "mutatio libelli" sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., postula che si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine, sicché il contraente, che abbia posto a base della domanda introduttiva del processo l'inadempimento dei promittenti alienanti alla stipulazione del contratto definitivo, non può, in sede di appello, addurre il pignoramento dell'immobile alla base della domanda di riduzione del prezzo e, poi, chiedere, con la precisazione delle conclusioni, la risoluzione del contratto preliminare per sostanziale difformità dal titolo "ad aedificandum", così mutando due volte i fatti posti a base dell'inadempimento (cfr. Cass., n. 28912 del 05/10/2022, Rv. 665962 - 01).

Tanto a condizione che sia stato dedotto a fondamento della domanda riconvenzionale di adempimento il medesimo inadempimento da parte dell’attore posto a fondamento di quella successiva di risoluzione, sicché non si riscontra alcun ampliamento del thema decidendum e probandum. (Tribunale di Bari, Seonda Sez. Civile, Dott.ssa V. D'Aprile, sentenza 27/07/2023).

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di Avv. Paolo D'Agostino

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