Cancellazione del volo aereo e risarcimento danni
1. Definizione ed ambito applicativo - 2. Forme di tutela

1. Definizione ed ambito applicativo
La tematica della cancellazione del volo, da sempre attuale, assume maggiore importanza nel periodo di intensificazione dei trasferimenti tramite aereo con l’approssimarsi delle ferie estive. Sull’argomento - oltre alle varie normative nazionali - un ruolo di fondamentale importanza viene riconosciuto al Regolamento Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato (art. 2, lett. L e art. 12). Prima di procedere alla trattazione dei rimedi contemplati nell’ipotesi della cancellazione del volo aereo, occorre propedeuticamente tracciare i confini della definizione di cancellazione del volo. Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia Europea sez. III, sentenza 13/10/2011 n° C-83/10, secondo la quale si ha cancellazione del volo non soltanto nell’ipotesi in cui l’aereo non sia affatto partito, bensì anche in quella diversa in cui l’aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli. E’ importante ricordare che le menzionate disposizioni regolamentari si applicano ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del trattato ovvero da un aeroporto situato in un paese terzo che abbiano come destinazione quello di detto Stato membro, salva l’ipotesi in cui possano aver contato su di una compensazione pecuniaria da parte dello Stato terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo sia un vettore comunitario (art. 3 Reg.).
2. Forme di tutela
La normativa europea ha approntato una tutela articolata del viaggiatore. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o overbooking, si ha diritto infatti a:essere trasportati alla propria destinazione finale con mezzi alternativi comparabili, o a farsi rimborsare il biglietto, e, se del caso, essere trasportati gratuitamente al punto di partenza iniziale. Nel caso di ritardi prolungati se il volo ha un ritardo di 5 ore o più, si ha anche diritto a un rimborso (se si accetta il rimborso, la compagnia aerea non è però tenuta a fornire ulteriori mezzi di trasporto o assistenza). La compagnia aerea deve informare i viaggiatori sui propri diritti e sui motivi del negato imbarco, della cancellazione o del ritardo prolungato del volo (oltre 2 ore o fino a 4 ore per i voli di lunghezza superiore a 3500 km). A seconda della durata e del ritardo del volo, si ha diritto a pasti e bevande, nonché a servizi di comunicazione (ad esempio telefonate gratuite) e, se necessario, al pernottamento. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di oltre 3 ore, si potrà ricevere una compensazione di 250-600 euro, a seconda della lunghezza del volo.
Voli all'interno dell'UE § tratte fino a 1 500 km - 250 euro § tratte superiori a 1500 km - 400 euro
Voli dall'UE a un paese extra-UE § tratte fino a 1 500 km - 250 euro § tratte da 1500 a 3500 km - 400 euro § tratte superiori a 3500 km - 600 euro.
Se la compagnia aerea propone un volo alternativo simile a quello prenotato, la compensazione può essere ridotta del 50%. In caso di cancellazione del volo non si ha diritto alla compensazione se: la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie , ad esempio maltempo, la cancellazione è stata comunicata 2 settimane prima della data del volo, se viene offerto un volo alternativo per la stessa rotta, con condizioni simili al volo originario.
Se la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie si potrebbe non avere diritto alla compensazione. La compagnia aerea deve tuttavia offrire in ogni caso:il rimborso del biglietto (integrale o della parte non utilizzata), un trasporto alternativo alla destinazione finale alla prima opportunità oppure lo spostamento della prenotazione a una data successiva (in base alle disponibilità). Anche in caso di circostanze straordinarie, le compagnie hanno l'obbligo di fornire assistenza ai passeggeri in attesa di proseguire il viaggio, qualora fosse necessario.
La Corte di Giustizia Europea sez. III, sentenza 13/10/2011 n° C-83/10 ha altresì introdotto il concetto di risarcimento supplementare che consente al giudice nazionale di stabilire il risarcimento del danno morale causato dall`inadempimento del contratto di trasporto aereo alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale.
La tematica della cancellazione del volo, da sempre attuale, assume maggiore importanza nel periodo di intensificazione dei trasferimenti tramite aereo con l’approssimarsi delle ferie estive. Sull’argomento - oltre alle varie normative nazionali - un ruolo di fondamentale importanza viene riconosciuto al Regolamento Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato (art. 2, lett. L e art. 12). Prima di procedere alla trattazione dei rimedi contemplati nell’ipotesi della cancellazione del volo aereo, occorre propedeuticamente tracciare i confini della definizione di cancellazione del volo. Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia Europea sez. III, sentenza 13/10/2011 n° C-83/10, secondo la quale si ha cancellazione del volo non soltanto nell’ipotesi in cui l’aereo non sia affatto partito, bensì anche in quella diversa in cui l’aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli. E’ importante ricordare che le menzionate disposizioni regolamentari si applicano ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del trattato ovvero da un aeroporto situato in un paese terzo che abbiano come destinazione quello di detto Stato membro, salva l’ipotesi in cui possano aver contato su di una compensazione pecuniaria da parte dello Stato terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo sia un vettore comunitario (art. 3 Reg.).
2. Forme di tutela
La normativa europea ha approntato una tutela articolata del viaggiatore. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o overbooking, si ha diritto infatti a:essere trasportati alla propria destinazione finale con mezzi alternativi comparabili, o a farsi rimborsare il biglietto, e, se del caso, essere trasportati gratuitamente al punto di partenza iniziale. Nel caso di ritardi prolungati se il volo ha un ritardo di 5 ore o più, si ha anche diritto a un rimborso (se si accetta il rimborso, la compagnia aerea non è però tenuta a fornire ulteriori mezzi di trasporto o assistenza). La compagnia aerea deve informare i viaggiatori sui propri diritti e sui motivi del negato imbarco, della cancellazione o del ritardo prolungato del volo (oltre 2 ore o fino a 4 ore per i voli di lunghezza superiore a 3500 km). A seconda della durata e del ritardo del volo, si ha diritto a pasti e bevande, nonché a servizi di comunicazione (ad esempio telefonate gratuite) e, se necessario, al pernottamento. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di oltre 3 ore, si potrà ricevere una compensazione di 250-600 euro, a seconda della lunghezza del volo.
Voli all'interno dell'UE § tratte fino a 1 500 km - 250 euro § tratte superiori a 1500 km - 400 euro
Voli dall'UE a un paese extra-UE § tratte fino a 1 500 km - 250 euro § tratte da 1500 a 3500 km - 400 euro § tratte superiori a 3500 km - 600 euro.
Se la compagnia aerea propone un volo alternativo simile a quello prenotato, la compensazione può essere ridotta del 50%. In caso di cancellazione del volo non si ha diritto alla compensazione se: la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie , ad esempio maltempo, la cancellazione è stata comunicata 2 settimane prima della data del volo, se viene offerto un volo alternativo per la stessa rotta, con condizioni simili al volo originario.
Se la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie si potrebbe non avere diritto alla compensazione. La compagnia aerea deve tuttavia offrire in ogni caso:il rimborso del biglietto (integrale o della parte non utilizzata), un trasporto alternativo alla destinazione finale alla prima opportunità oppure lo spostamento della prenotazione a una data successiva (in base alle disponibilità). Anche in caso di circostanze straordinarie, le compagnie hanno l'obbligo di fornire assistenza ai passeggeri in attesa di proseguire il viaggio, qualora fosse necessario.
La Corte di Giustizia Europea sez. III, sentenza 13/10/2011 n° C-83/10 ha altresì introdotto il concetto di risarcimento supplementare che consente al giudice nazionale di stabilire il risarcimento del danno morale causato dall`inadempimento del contratto di trasporto aereo alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale.
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