Cassazione sul rapporto sospensione patente-LPU
Cassazione: sospesa l'efficacia della sospensione della patente di guida durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ex art. 186/9-bis CdS

La Corte di Cassazione, con un orientamenoto per certi aspetti innovativo, ha stabilito che in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione per effetto di sostanze stupefacenti, nel caso di definizione del procedimento attraverso l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e la conversione della pena detentiva e pecuniaria con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, previsti dal comma 9-bis dell'art. 186 D.Lgs. 285/1992, gli effetti della sospensione della patente di guida comminata a seguito della decisione che definisce il procedimento rimangono sospesi fino all'esito dello svolgimento dei lavori.
Questo perchè, nel caso in cui la pena venga sostituita con lo svolgimento dei suddetti lavori, la contemporanea sospensione della patente di guida rischierebbe di vanificare gli effetti premiali dati dal dimezzamento della sospensione e gli effetti dell'estinzione del reato nel caso in cui il loro svolgimento abbia esito successivamente positivo.
Di fatto, si tratta di un orientamento che presenta carattere innovativo (si tratta della Sentenza 48330/2017 della IV Sezione Penale), ma che per certi aspetti si muove in linea con un'altra decisione - sempre della IV Sezione (3067/2016) - che ha statuito la possibilità per l'imputato per i reati di cui agli articoli 186 e 187 di iniziare lo svolgimento dei lavori prima del passaggio in giudicato della Sentenza e, anche in questo caso, viene delineata la possibilità di revocare la sostituzione in caso di violazione degli obblighi, con la competenza del Giudice che procede o del Giudice dell'esecuzione.
Questo perchè, nel caso in cui la pena venga sostituita con lo svolgimento dei suddetti lavori, la contemporanea sospensione della patente di guida rischierebbe di vanificare gli effetti premiali dati dal dimezzamento della sospensione e gli effetti dell'estinzione del reato nel caso in cui il loro svolgimento abbia esito successivamente positivo.
Di fatto, si tratta di un orientamento che presenta carattere innovativo (si tratta della Sentenza 48330/2017 della IV Sezione Penale), ma che per certi aspetti si muove in linea con un'altra decisione - sempre della IV Sezione (3067/2016) - che ha statuito la possibilità per l'imputato per i reati di cui agli articoli 186 e 187 di iniziare lo svolgimento dei lavori prima del passaggio in giudicato della Sentenza e, anche in questo caso, viene delineata la possibilità di revocare la sostituzione in caso di violazione degli obblighi, con la competenza del Giudice che procede o del Giudice dell'esecuzione.
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