Cessione del credito
Accordo tra due creditori regolato dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile
La cessione del credito è un accordo tra due creditori ed è regolato dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile in base al quale:
"Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione."
Nella cessione del credito abbiamo tre attori:
il cedente, che è il creditore originario; il cessionario, che è il creditore a cui viene ceduto il credito; il debitore ceduto, il cui consenso non è necessario per il perfezionamento della cessione del credito.
E’ comunque previsto che il debitore ceduto debba essere portato a conoscenza della cessione del credito per sapere a chi dovrà effettuare il pagamento. E’ obbligatorio quindi che il debitore venga informato in modo adeguato. Una volta effettuata, il debitore ceduto sa che dovrà effettuare il pagamento a un nuovo soggetto (il cessionario). Se paga al vecchio titolare del credito, non viene liberato dall’obbligo, correndo il rischio di pagare due volte.
La cessione del credito prevede che i crediti vengano ceduti con i relativi privilegi e garanzie. Tutti i crediti possono formare oggetto di cessione a meno che non abbiano natura strettamente personale. Inoltre, nel momento della cessione, il cedente deve consegnare al nuovo acquirente tutta la documentazione relativa al credito.
Le cessioni possono avvenire in due modalità:
Pro Soluto: il creditore che cede garantisce al cessionario soltanto l’esistenza del credito, non garantisce che il debitore pagherà. Il rischio dell’inadempimento passa sul cessionario.
Pro Solvendo: il creditore cedente deve garantire l’esistenza del credito ma anche la solvibilità del debitore. Se il debitore ceduto non paga, il cessionario ha diritto a ottenere la prestazione di pagamento dal cedente.
"Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione."
Nella cessione del credito abbiamo tre attori:
il cedente, che è il creditore originario; il cessionario, che è il creditore a cui viene ceduto il credito; il debitore ceduto, il cui consenso non è necessario per il perfezionamento della cessione del credito.
E’ comunque previsto che il debitore ceduto debba essere portato a conoscenza della cessione del credito per sapere a chi dovrà effettuare il pagamento. E’ obbligatorio quindi che il debitore venga informato in modo adeguato. Una volta effettuata, il debitore ceduto sa che dovrà effettuare il pagamento a un nuovo soggetto (il cessionario). Se paga al vecchio titolare del credito, non viene liberato dall’obbligo, correndo il rischio di pagare due volte.
La cessione del credito prevede che i crediti vengano ceduti con i relativi privilegi e garanzie. Tutti i crediti possono formare oggetto di cessione a meno che non abbiano natura strettamente personale. Inoltre, nel momento della cessione, il cedente deve consegnare al nuovo acquirente tutta la documentazione relativa al credito.
Le cessioni possono avvenire in due modalità:
Pro Soluto: il creditore che cede garantisce al cessionario soltanto l’esistenza del credito, non garantisce che il debitore pagherà. Il rischio dell’inadempimento passa sul cessionario.
Pro Solvendo: il creditore cedente deve garantire l’esistenza del credito ma anche la solvibilità del debitore. Se il debitore ceduto non paga, il cessionario ha diritto a ottenere la prestazione di pagamento dal cedente.
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