Come devolvere il patrimonio di una ONLUS
Scioglimento, incorporazione, perdita dei requisiti: cosa succede al patrimonio della ONLUS

Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale sono enti non commerciali (associazioni, fondazioni, enti morali, ecc.) che perseguono finalità di utilità sociale così come previsto dal D.Lgs. n. 460/97.
Il riconoscimento di questa qualifica permette all’ente di svolgere la propria attività istituzionali sfruttando varie agevolazioni fiscali ed esenzioni che ne semplificano notevolmente la gestione e permettono ai loro sostenitori di effettuare donazioni agevolabili e deducibili.
Affinché ciò sia possibile questi enti devo anche dotarsi uno statuto redatto secondo le prescrizioni previste dalla norma che tra le tante prevede "l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge".
In caso di scioglimento della ONLUS sorge quindi il problema della destinazione del patrimonio attivo residuo che deve essere devoluto nei modi previsti dalla legge.
Nella pratica la procedura è la seguente:
- convocare l’assemblea straordinaria dove viene deliberata la volontà di scioglimento dell’ente;
- continuare a tenere aperta la contabilità e lasciare ancora aperto il conto corrente;
- provvedere a chiudere, alla data del verbale, il codice fiscale e fare comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente di cancellazione dall’apposito registro;
- fare richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio attivo residuo all’Agenzia del terzo settore (struttura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che si esprime a riguardo entro 90 giorni dalla data di protocollazione della domanda;
- ottenuto parere positivo provvedere all’effettiva devoluzione del patrimonio attivo residuo, alla chiusura del conto corrente e alla chiusura della contabilità.
Una valida alternativa allo scioglimento è l’incorporazione della ONLUS in un’altra ONLUS che comunque era stata scelta per devolvere il patrimonio attivo residuo. In questo modo l’estinzione è immediata e non c’è bisogno del parere dell’Agenzia del terzo settore.
In questo caso la procedura è la seguente:
- la ONLUS incorporante deve convocare una assemblea straordinaria per l’incorporazione, in questo modo si incorporano anche i soci e il patrimonio residuo a quella data; automaticamente la vecchia ONLUS si estingue;
- provvedere all’effettiva devoluzione del patrimonio attivo residuo, alla chiusura del conto corrente e alla chiusura della contabilità;
- provvedere a chiudere, alla data del verbale, il codice fiscale e fare comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente di cancellazione dall’apposito registro.
In ogni caso, con la chiusura del codice fiscale, si perde il diritto di ottenere i fondi del 5 per mille eventualmente attribuiti ma non ancora erogati.
Attenzione!
Anche se l’ente non si scioglie o non viene incorporata l’eventuale perdita della qualifica di ONLUS equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente, con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio attivo residuo su parere dell'Agenzia del terzo settore.
In questo caso il patrimonio da devolvere sarà quello realizzato nei periodi di imposta in cui l’ente ha fruito della qualifica di ONLUS.
Di conseguenza, in sede di richiesta di parere, l’ente dovrà allegare la documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell'ente alla data di acquisizione della qualifica di ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è venuta meno.
Ferruccio Francesco
(10/04/2017)
Il riconoscimento di questa qualifica permette all’ente di svolgere la propria attività istituzionali sfruttando varie agevolazioni fiscali ed esenzioni che ne semplificano notevolmente la gestione e permettono ai loro sostenitori di effettuare donazioni agevolabili e deducibili.
Affinché ciò sia possibile questi enti devo anche dotarsi uno statuto redatto secondo le prescrizioni previste dalla norma che tra le tante prevede "l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge".
In caso di scioglimento della ONLUS sorge quindi il problema della destinazione del patrimonio attivo residuo che deve essere devoluto nei modi previsti dalla legge.
Nella pratica la procedura è la seguente:
- convocare l’assemblea straordinaria dove viene deliberata la volontà di scioglimento dell’ente;
- continuare a tenere aperta la contabilità e lasciare ancora aperto il conto corrente;
- provvedere a chiudere, alla data del verbale, il codice fiscale e fare comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente di cancellazione dall’apposito registro;
- fare richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio attivo residuo all’Agenzia del terzo settore (struttura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che si esprime a riguardo entro 90 giorni dalla data di protocollazione della domanda;
- ottenuto parere positivo provvedere all’effettiva devoluzione del patrimonio attivo residuo, alla chiusura del conto corrente e alla chiusura della contabilità.
Una valida alternativa allo scioglimento è l’incorporazione della ONLUS in un’altra ONLUS che comunque era stata scelta per devolvere il patrimonio attivo residuo. In questo modo l’estinzione è immediata e non c’è bisogno del parere dell’Agenzia del terzo settore.
In questo caso la procedura è la seguente:
- la ONLUS incorporante deve convocare una assemblea straordinaria per l’incorporazione, in questo modo si incorporano anche i soci e il patrimonio residuo a quella data; automaticamente la vecchia ONLUS si estingue;
- provvedere all’effettiva devoluzione del patrimonio attivo residuo, alla chiusura del conto corrente e alla chiusura della contabilità;
- provvedere a chiudere, alla data del verbale, il codice fiscale e fare comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente di cancellazione dall’apposito registro.
In ogni caso, con la chiusura del codice fiscale, si perde il diritto di ottenere i fondi del 5 per mille eventualmente attribuiti ma non ancora erogati.
Attenzione!
Anche se l’ente non si scioglie o non viene incorporata l’eventuale perdita della qualifica di ONLUS equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente, con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio attivo residuo su parere dell'Agenzia del terzo settore.
In questo caso il patrimonio da devolvere sarà quello realizzato nei periodi di imposta in cui l’ente ha fruito della qualifica di ONLUS.
Di conseguenza, in sede di richiesta di parere, l’ente dovrà allegare la documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell'ente alla data di acquisizione della qualifica di ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è venuta meno.
Ferruccio Francesco
(10/04/2017)
Articolo del: