Comodato casa familiare


Il discrimen fra l’obbligo di restituzione dell’immobile al comodante e il diritto del coniuge separato di detenerlo, è costituito dalla presenza di figli
Comodato casa familiare
Prendo spunto da un provvedimento del Tribunale di Roma dello scorso anno (giugno 2014) per approfondire una questione, che può talvolta divenire spinosa nei procedimenti di separazione o divorzio, così come nei casi di scioglimento della famiglia di fatto: la sorte della casa familiare, quando questa, in tutto od in parte, è di proprietà di terzi (in genere dei genitori di uno dei coniugi).

L’orientamento prevalente dei giudici di prime cure, così come della Suprema Corte (SS.UU. del 2004) si è assestato nei seguenti termini, confermati dal Tribunale di Roma nella recente sentenza addietro accennata:
" NELL’IPOTESI DI CONCESSIONE IN COMODATO DA PARTE DI UN TERZO DI UN BENE IMMOBILE DI SUA PROPRIETA’ PERCHE’ SIA DESTINATO A CASA FAMILIARE, IL SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE IN FAVORE DEL CONIUGE AFFIDATARIO DI FIGLI MINORENNI O CONVIVENTE CON FIGLI MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI SENZA LORO COLPA... NON MODIFICA LA NATURA ED IL CONTENUTO DEL TITOLO DI GODIMENTO SULL’IMMOBILE, MA DETERMINA CONCENTRAZIONE, NELLA PERSONA DELL’ASSEGNATARIO, DI DETTO TITOLO DI GODIMENTO, CHE RESTA REGOLATO DALLA DISCIPLINA DEL COMODATO, CON LA CONSEGUENZA CHE IL COMODANTE E’ TENUTO A CONSENTIRE LA CONTINUAZIONE DEL GODIMENTO PER L’USO PREVISTO NEL CONTRATTO, SALVA L’IPOTESI DI SOPRAVVENIENZA DI UN URGENTE ED IMPREVEDUTO BISOGNO, AI SENSI DELL’ART. 1809, COMMA 2 C.C...."

Non è pertanto prevedibile l’istituto del comodato c.d. "precario" nei casi sopra citati, il quale unico legittimerebbe la cessazione "ad nutum" del rapporto su iniziativa del comodante/proprietario.

Naturalmente, il discrimen fra l’obbligo di restituzione dell’immobile a richiesta del comodante ed il diritto del coniuge separato di detenerlo, è costituito dalla presenza o meno di prole minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente.
Giova pure precisare che in base al disposto del Tribunale di Roma è onere del comodante portare elementi di prova a conforto dell’urgente ed imprevisto bisogno e tale non può essere lo stato di invalidità del comodante, che non costituisce ex se un bisogno urgente ed imprevedibile!

In parole povere, è confermato quell’orientamento che garantisce ed assicura continuità ai figli, quantomeno sotto l’aspetto materiale, in un delicato momento come quello vissuto durante i conflitti e le crisi familiari.

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di Avv. Valeria Panetta - IUSTA LEX MILANO

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