Comportamento concludente per la cedolare secca


La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione alla cedolare secca
Comportamento concludente per la cedolare secca
Nel decreto legge 193/2016 entrato in vigore il 24/10/16 è stato introdotta una norma (art. 7-quater) che stabilisce che "(...). La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell`opzione alla cedolare secca esercitata in sede di prima registrazione se si è mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime."
L’unica conseguenza alla regolarizzazione con un ritardo superiore ai 30 giorni è una sanzione pari a 100 euro, che si riduce a 50 euro se fatta nei 30 giorni.
Non è quindi più prevista la revoca dell’opzione in caso di dimenticanza di proroga dell’opzione in cui spesso incappavano in molti.
Si ricorda che il contribuente che intenda continuare a fruire del regime sostitutivo deve rinnovare l’opzione alla scadenza del contratto (4 anni nel caso di contratto 4+4; 3 anni nel caso di 3+2), presentando il modello RLI entro 30 giorni dalla data della proroga e barrando l’apposita casella relativa alla cedolare secca.
In mancanza della comunicazione della proroga prima della modifica legislativa scattava la revoca delregime sostitutivo con conseguente obbligo di pagamento:
 dell’imposta di registro;
 dell’imposta di bollo sul contratto di locazione;
 delle imposte sui redditi con il regime ordinario.
La novità è quindi molto positiva, si segnala per completezza che la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con applicazione della cedolare secca comporterà una sanzione maggiore rispetto ai precedenti 67 euro passando a 100 euro se il ritardo nella comunicazione è superiore a 30 giorni.
Nel regime precedente le sanzioni per la mancata comunicazione erano pari a 67 euro o 35 euro a seconda.
Fra l’altro anche la sanzione per la mancata comunicazione della risoluzione in caso del contratto senza cedolare secca aumenterà a 87 euro dai 67 euro precedenti.
Con la Risoluzione Ministeriale n. 30 del 10 Marzo 2017 è stato quindi introdotto il codice tributo apposito da utilizzare con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per il pagamento della suddetta sanzione:
- "1511" denominato "LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca".
In sede di compilazione del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", nella sezione "CONTRIBUENTE", sono indicati:
 nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento;
 nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo "63", da indicare nel campo "codice identificativo".
Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:
 nei campi "codice ufficio" e "codice atto", nessun valore;
 nel campo "tipo", la lettera "F" (identificativo registro);
 nel campo "elementi identificativi", (composto da 17 caratteri) il codice identificativo del contratto, reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione o dalla funzione sul sito dell’Agenzia delle Entrate "Ricerca codice identificativo del contratto di locazione".

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di Maurizio Secco

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