Computo degli utili nella liquidazione della quota


Il diritto agli utili del socio recedente o deceduto è sempre collegato al diritto alla liquidazione della quota
Computo degli utili nella liquidazione della quota
CASS. 6365/16 del giorno 1/4/16
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui il diritto agli utili del socio recedente o deceduto è sempre collegato al diritto alla liquidazione della quota, pur rimanendone distinto.

Ciò comporta che la quota liquidata al momento dello scioglimento del rapporto deve essere accresciuta o diminuita nel caso in cui vi siano utili o perdite derivanti dalle singole operazioni in corso.

Secondo la S.A.S. ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato la situazione patrimoniale della società nello stabilire il valore della quota in quanto, se da un lato ha correttamente computato il credito della società verso il socio per i prelevamenti effettuati, dall’altro, ha ritenuto che tali prelevamenti fossero suscettibili di restituzione esclusivamente con riguardo alla parte eccedente il valore degli utili spettanti al socio.

Secondo la Suprema Corte è corretto considerare, nella determinazione del valore della quota, anche gli utili spettanti al socio. Ne consegue che la Corte d’Appello, nella impugnata sentenza, ha fatto buon governo della norma di riferimento (art. 2289 c.c.), con conseguente rigetto del ricorso.

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di Avv. Roberto Palermo

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