Conciliare lavoro, famiglia, crescita dei figli e salute dei congiunti


Equilibrio tra l’attività professionale e le necessità della famiglia. Cosa cambia a partire dal 13 agosto 2022 quanto a permessi e a congedi obbligatori e straordinari
Conciliare lavoro, famiglia, crescita dei figli e salute dei congiunti

Nel particolare settore della cura degli incapaci e alle esigenze di conciliazione dei tempi della famiglia e del lavoro il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, introduce rilevanti novità in merito alla maternità, paternità e congedo parentale, precisamente quanto a Permessi retribuiti (ai sensi dell’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 numero 104), congedo straordinario (previsto invece all’articolo 42, comma 5 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151) e congedo parentale (articolo 32 del citato D.Lgs. Numero 151/2001), alla direttiva (UE) 2019/1158.

Si segnalano alcune tra le più rilevanti modifiche introdotte della norma in commento.

Permessi retribuiti

In modifica dell’art. 33 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 [Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappata] «2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino» e che «3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»

Nella normativa citata occorre soffermare l’attenzione sull’espressione «in alternativa» che ricorre tre volte nel quadro di una modifica che non permetterà a più famigliari di fruire in contemporanea della misura di sostegno al lavoratore ed alla famiglia.

Con riferimento alla regolamentazione degli orari di lavoro che possono interferire sulla cura in ambito domestico di anziani o di persone incapaci è previsto che «I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis della legge 22 maggio 2017 n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.»

Interessante il profilo sanzionatorio relativo alle violazioni in quanto «Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni».

Congedo straordinario

L'istituto del congedo straordinario ha lo scopo di assicurare un periodo non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del beneficiario (con riferimento a ciascuna persona portatrice di handicap), al fine di assentarsi e ricevere comunque la retribuzione posta a a carico dell’INPS ed anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

Di particolare rilevanza è la modifica prevista all'articolo 42, il comma 5 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 [Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 08 marzo 2000, n. 53] in base al quale «Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104L. 05/02/1992, n. 104, Art. 4 - (Accertamento dell'handicap, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.»

Congedo parentale

Qui la modifica alquanto rilevante riguarda l'articolo 32, comma 1, la lettera c), sempre del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, modifica in base alla quale «per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS».

Particolarmente rilevanti sono i due Messaggi INPS, Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, recanti prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore il 13 agosto 2022: il messaggio 3066 del 04 agosto 2022 e il Messaggio 3096 del 05 agosto 2022 i quali, tra le altre indicazioni, specificano, rispettivamente che (3066/2022) «In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi di cui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione. I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.» e che (3096/2022) «In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile richiedere i permessi e il congedo di cui al presente messaggio, come modificati dalla novella normativa, presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato). Si fa presente tuttavia che, nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti la convivenza di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile da assistere[1]. Si evidenzia altresì che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.»

Articolo del:


di Giuseppe Mazzotta

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