Concorso della vittima nella causazione del danno
Perché il legislatore riduce il risarcimento del danno in caso di concorso della vittima nella sua causazione
Terza noterella - Rossi mentre guidava a velocità eccessiva investe il pedone Bianchi mentre questi imprudentemente attraversava la strada. Bianchi subisce danni, pari, metti, a cento.
Come nel caso studiato nella precedente "noterella" anche qui vi é un concorso di colpa nella causazione del danno. La particolarità é che uno dei concorrenti nella causazione del danno é quello che l'ha subito: in altre parole, Bianchi si é autodanneggiato.
Nel caso, il legislatore mette a carico anche di Bianchi una parte del risarcimento (cosa che in pratica ottiene riducendo l'obbligo risarcitorio di Rossi). Infatti il primo comma dell'art. 1227 recita: "Se il fatto colposo del creditore (nell'esempio, Bianchi) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento é diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.".
E' chiara la logica della disposizione legislativa: il cittadino che comportandosi imprudentemente o negligentemente danneggia la sua persona o i suoi beni danneggia, sì, se stesso, ma anche la società tutta. Quindi il legislatore carica su Bianchi parte del risarcimento per dire a tutti i cittadini "Attenti, non pensate di esporvi con leggerezza al rischio di subire i danni causati dalla colpa contando che, intanto, pagherà il il terzo che vi ha danneggiato: non sarà così: certo parte del danno io lo accollerò a chi vi ha danneggiato, ma parte la accollerò a voi".
A questo punto ci si domanderà : se il legislatore ritiene giusto sanzionare la colpa di chi danneggia le cose proprie concorrendo con la colpa altrui; perché non sanziona la colpa di chi distrugge le cose proprie a prescindere del concorso di una colpa altrui ( perché non sanziona la condotta di Caio che con la sua imprudenza ha portato la sua auto a sfracellarsi contro un muro?). Se vi fosse una logica nelle leggi umane , l'unica risposta che si potrebbe dare a tale domanda non potrebbe essere che questa:il legislatore non sanziona la colpa di chi si autolede o lede le sue cose, per la difficoltà che incontrerebbe ad accertare tale colpa mancando chi avesse ( essendone danneggiato ) interesse a denunciarla.
Come nel caso studiato nella precedente "noterella" anche qui vi é un concorso di colpa nella causazione del danno. La particolarità é che uno dei concorrenti nella causazione del danno é quello che l'ha subito: in altre parole, Bianchi si é autodanneggiato.
Nel caso, il legislatore mette a carico anche di Bianchi una parte del risarcimento (cosa che in pratica ottiene riducendo l'obbligo risarcitorio di Rossi). Infatti il primo comma dell'art. 1227 recita: "Se il fatto colposo del creditore (nell'esempio, Bianchi) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento é diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.".
E' chiara la logica della disposizione legislativa: il cittadino che comportandosi imprudentemente o negligentemente danneggia la sua persona o i suoi beni danneggia, sì, se stesso, ma anche la società tutta. Quindi il legislatore carica su Bianchi parte del risarcimento per dire a tutti i cittadini "Attenti, non pensate di esporvi con leggerezza al rischio di subire i danni causati dalla colpa contando che, intanto, pagherà il il terzo che vi ha danneggiato: non sarà così: certo parte del danno io lo accollerò a chi vi ha danneggiato, ma parte la accollerò a voi".
A questo punto ci si domanderà : se il legislatore ritiene giusto sanzionare la colpa di chi danneggia le cose proprie concorrendo con la colpa altrui; perché non sanziona la colpa di chi distrugge le cose proprie a prescindere del concorso di una colpa altrui ( perché non sanziona la condotta di Caio che con la sua imprudenza ha portato la sua auto a sfracellarsi contro un muro?). Se vi fosse una logica nelle leggi umane , l'unica risposta che si potrebbe dare a tale domanda non potrebbe essere che questa:il legislatore non sanziona la colpa di chi si autolede o lede le sue cose, per la difficoltà che incontrerebbe ad accertare tale colpa mancando chi avesse ( essendone danneggiato ) interesse a denunciarla.
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