Condannato il Fisco se tarda nel pagamento


Se il Fisco decide di resistere in giudizio all'azione promossa dal contribuente, consapevole dell'infondatezza della pretesa, è abuso dello strumento processuale
Condannato il Fisco se tarda nel pagamento

Se il Fisco resiste nel giudizio promosso dal contribuente, consapevole dell'infondatezza della pretesa creditoria, si configura abuso dello strumento processuale.

La Sentenza della CTP di Brescia n. 297/04/2019 condanna l’ufficio per responsabilità aggravata ex art. 93 c.p.c.

La vicenda processuale nasce dalla richiesta di rimborso inoltrata da una società che aveva versato una maggiore imposta di registro per effetto di una cessione di ramo d'azienda.

E il corrispettivo versato, a seguito di un controllo, era risultato superiore rispetto a quello effettivamente dovuto.

La società, per l'effetto, aveva richiesto il rimborso dell'eccedenza corrisposta.

La società instaura rituale contenzioso, opponendosi al silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate.

Costituitosi in giudizio, l'Ufficio, pur non contestando la pretesa, si appellava all'art. 69 del R.D. 2440/23 in relazione al quale la società non avrebbe avuto diritto ad ottenere il rimborso prefato sussistendo carichi fiscali pendenti in capo alla richiedente.

La Commissione, in merito, rileva come l'articolo citato sia stato sostituito dall'art. 23 del D.lgs. n. 472/1997 il quale, in ordine ai crediti vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria, disciplina la sospensione con decorrenza dalla notifica di un atto formale di contestazione e/o irrogazione di sanzioni.

L'amministrazione, per l'effetto, avrebbe commesso un duplice errore: avrebbe richiamato l'applicazione di una norma ormai desueta ed avrebbe avanzato una pretesa creditoria solo in sede di controdeduzioni e senza la notifica richiesta di un atto di contestazione.

Tale richiesta, pertanto, rappresenta uno strumento volto meramente a congelare la richiesta di rimborso avanzata, così manifestando l'abuso di uno strumento processuale da sanzionare.

Ed invero, tutti gli abusi sono sanzionati da parte del nostro ordinamento, a prescindere dal soggetto che lo ponga in essere.

La condotta dell'Ufficio consente di ritenere integrati gli elementi della colpa grave e della mala fede, essendo chiaro che la resistenza in giudizio abbia fini meramente dilatori.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, per l'effetto, ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla sanzione per responsabilità processuale aggravata ed alla restituzione delle spese di lite nonché al rimborso dell'imposta.

 

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di Avv. Daniela Costa

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