Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto


Azione revocatoria: la prescrizione è interrotta dalla consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto, indipendentemente dalla ricezione
Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto
In materia di azione revocatoria, come noto, l'interruzione della prescrizione quinquennale del diritto restitutorio ex art. 2903 c.c. sussiste con la proposizione dell'azione giudiziale, a nulla rilevando le diverse forme generalmente considerate interruttive, come la messa in mora.
Con sentenza n. 24822 emessa in data 7 luglio 2015 e depositata in data 9 dicembre 2015, le sezioni unite hanno composto una annosa controversia giurisprudenziale: da un lato era ritenuto assolto il dovere dell'avente diritto di interruzione della prescrizione con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, dall’altro, al contrario, il suddetto onere era ritenuto assolto solo se, nel termine di legge previsto per la prescrizione, l'atto giungeva nella sfera giuridica del destinatario.

La nota sentenza della Corte costituzionale 26.11.2002 n. 477 ha stabilito una scissione degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche, rispettivamente, del notificante e del destinatario: gli effetti sostanziali dell'atto si perfezionano alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario mentre gli effetti processuali si perfezionano nel momento della consegna dell'atto al destinatario ("È illegittimo costituzionalmente il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art.4 comma 3, l. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione, a mezzo posta, si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario" massima redazionale, banca dati CEDAM PLURIS).

Tale principio è stato assorbito dalla Suprema Corte nella sentenza in commento e, pertanto, sono stati estesi - in forza ad un parametro di "costituzionalità della ragionevolezza" - gli effetti sostanziali dell’atto al momento del compimento, da parte dell’avente diritto, dell’unica azione che rientra nella sua sfera decisionale (redazione atto di citazione e relativa consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica). L’effettiva consegna dell’atto di citazione al destinatario non è, infatti, un atto nella disponibilità dell’avente diritto e pertanto, secondo la Suprema Corte, gli effetti di questa azione non possono ricadere nella sfera giuridica dell’avente diritto stesso.

All’evidenza tale principio trova applicazione nell’ambito dei diritti potestativi a necessario esercizio giudiziale con conseguente natura costitutiva dell’azione, come l’azione revocatoria, in tutti gli altri casi il diritto può essere fatto valere anche al di fuori del processo.
In ultima considerazione, si evidenzia che non sussistono ostacoli all’applicazione del principio espresso nella sentenza in commento anche all’istituto della revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f.

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di Avv. Gianluca Madonna

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